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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

CAPO II
Caccia al cinghiale
Art. 73
Requisiti e mezzi per l’esercizio della caccia al cinghiale (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Sono abilitati alla gestione faunistico venatoria del cinghiale per la caccia in braccata e girata:
a) i cacciatori abilitati all’esercizio venatorio a seguito di superamento dell’esame di cui all’articolo 29, della l.r. 3/1994 successivamente al 1° gennaio 1997;
b) i cacciatori iscritti, alla data del 31 dicembre 1995, nei registri provinciali relativi alle squadre di caccia al cinghiale in braccata;
c) i cacciatori, privi dei requisiti di cui alle lettere a) e b), in possesso di attestato di frequenza rilasciato dalle associazioni venatorie per la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione relativi alle norme di comportamento e di sicurezza per la caccia al cinghiale in braccata e in girata;
d) i conduttori di cani da limiere abilitati dalla provincia o dalla Regione, sia per la partecipazione alla braccata, sia quali responsabili degli interventi in girata;
e) i conduttori abilitati dei cani da traccia iscritti negli specifici albi della provincia o della Regione, nell'esercizio delle specifiche attività di recupero.
2. Sono abilitati alla gestione faunistico venatoria del cinghiale per la caccia in selezione i cacciatori abilitati al prelievo selettivo sulla specie cinghiale.
3. Nel calendario venatorio può essere disciplinato il prelievo del cinghiale in forma singola e in girata in aree non vocate, da parte di cacciatori in possesso dei contrassegni inamovibili da apporre sui capi abbattuti, forniti dall’ATC, per il territorio di propria competenza.
4. La competente struttura della Giunta regionale, con specifico provvedimento può riconoscere la validità delle abilitazioni conseguite in altre regioni previa verifica dell’equipollenza del titolo posseduto.
5. La struttura competente della Giunta regionale gestisce l’albo regionale dei cacciatori di cinghiale in forma collettiva inserito nel portale RT CACCIA nel quale, per ogni cacciatore, sono registrate le abilitazione possedute.
6. Nella caccia in braccata al cinghiale sono utilizzabili:
a) fucile a canna liscia caricato con munizioni a palla unica;
b) armi a canna rigata di calibro non inferiore a 7 millimetri o 270 millesimi di pollice. È altresì ammesso l’uso di fucili a due o tre canne;
c) arco di potenza non inferiore a 50 libbre standard AMO, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri;
d) apparecchi radio ricetrasmittenti, esclusivamente a fini di sicurezza.
7. I partecipanti alla caccia al cinghiale in braccata non possono portare cartucce a munizione spezzata. I battitori e i bracchieri possono portare cartucce caricate a salve.
8. Nella caccia di selezione al cinghiale sono utilizzabili le armi di cui al comma 6, lettera b) munite di ottica e lettera c).
Art. 74
Caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. La caccia al cinghiale nelle aree vocate gestite dagli ATC è esercitata in braccata, nei periodi, giornate ed orari stabiliti dall'ATC tenuto conto di quanto fissato dal calendario venatorio regionale e in modo tale da garantire lo svolgersi delle altre forme di caccia. Il calendario venatorio può altresì fissare i periodi per l'esercizio della caccia di selezione nelle aree vocate, riservata ai cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto.
2. L'ATC può differenziare, prima dell’inizio della stagione venatoria, i periodi, le giornate e gli orari di cui al comma 1 nei diversi distretti, in funzione di particolari e motivate esigenze.
3. La caccia al cinghiale è esercitata dai cacciatori abilitati, iscritti agli appositi registri regionali. L'ATC provvede, prima dell'inizio della stagione di caccia, ad assegnare i cacciatori iscritti nel registro regionale alla relativa squadra di caccia al cinghiale in braccata utilizzando apposito modulo disponibile sul portale RT CACCIA.
4. La caccia al cinghiale in braccata si effettua con cacciatori riuniti in squadre composte da almeno 25iscritti. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra in Toscana. Ogni squadra può essere iscritta ad un solo ATC e ad un solo distretto. Presso ogni ATC è istituito il registro delle squadre di caccia al cinghiale, che viene annualmente aggiornato con le iscrizioni dei cacciatori alle squadre esistenti. Gli ATC, sulla base delle peculiari caratteristiche del territorio di propria competenza, possono derogare al presente comma, individuando un numero minimo di partecipanti alla braccata anche maggiore. Nel caso l’ATC proceda alla deroga deve darne comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale quando viene comunicato il periodo di braccata.
5. Le braccate possono essere effettuate con la presenza di almeno 15 cacciatori, di cui almeno 10 iscritti alla squadra. Gli altri partecipanti alla braccata non iscritti alla squadra ospitante sono annotati come ospiti nel registro delle presenze giornaliere. Gli ATC, sulla base delle peculiari caratteristiche del territorio di propria competenza, possono derogare ai limiti stabiliti al presente comma, stabilendo un numero maggiore di partecipanti alla braccata. Nel caso l’ATC proceda alla deroga, deve darne comunicazione alla competente struttura della Giunta regionale quando viene comunicato il periodo di braccata.
6. Alle braccate al cinghiale possono partecipare, in qualità di ospiti, ovvero cacciatori non iscritti alla squadra, anche cacciatori non in possesso dei requisiti di cui all’articolo 73.
7. Fra il 1° maggio e il 30 giugno di ogni anno i responsabili delle squadre presentano domanda all’ATC di iscrizione al registro, comunicando contestualmente l’elenco dei cacciatori iscritti all’ATC facenti parte della squadra. Per far parte della squadra, i cacciatori devono essere in regola con il pagamento dell’ATC entro il 15 maggio.
8. L’ATC assegna le aree di caccia secondo i seguenti metodi: sorteggio giornaliero, rotazione programmata o assegnazione diretta. L’eventuale assegnazione diretta alle squadre presuppone l’accordo della maggioranza delle squadre iscritte al distretto, rappresentate dal capo squadra. In caso di parità, vale la presenza media dei cacciatori riferita alle ultime tre stagioni venatorie per ogni squadra. L’accordo può avere una durata massima di cinque anni rinnovabile dall’ATC previo accordo della maggioranza delle squadre iscritte al distretto.
9. L’ATC può revocare l’assegnazione diretta, in qualsiasi momento, con conseguente assegnazione fatta giornalmente per sorteggio o rotazione programmata, nei seguenti casi:
a) mancata realizzazione del piano annuale di gestione del distretto;
b) mancata realizzazione del piano annuale di gestione dell’area assegnata;
c) eventuale variazione dei confini dell’area vocata oggetto di assegnazione.
10. L’ATC revoca l’assegnazione diretta con conseguente assegnazione fatta giornalmente per sorteggio o rotazione programmata, nel caso di aumento del 15 per cento dei danni, misurati in quantità, rispetto alla media dei tre anni precedenti.
11. Qualora l’ATC individui le aree di battuta, queste sono segnate sul registro e nel sistema di teleprenotazione.
12. Il responsabile della braccata deve compilare la scheda delle presenze ed al termine della giornata di caccia la scheda contenente i capi abbattuti e quelli avvistati e non abbattuti. Sono ammesse variazioni alla lista effettuate dal responsabile durante la giornata di caccia. Le schede rilasciate dall’ATC devono essere riconsegnate all’ATC stesso entro quindici giorni dal termine del periodo di caccia. Tali procedure possono essere sostituite da quelle di trasmissione dati via telefonica o web se disponibili.
13. Il numero delle squadre iscritte nel registro dell'ATC non può essere superiore al numero delle squadre iscritte alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 48/R/2017.
14. Le squadre di cui al comma 4 in accordo con l'ATC di riferimento e con gli agricoltori operanti nelle aree limitrofe, possono realizzare interventi di miglioramento ambientale con colture a perdere in area vocata, privilegiando il recupero dei terreni agricoli incolti.
15. Entro il 31 dicembre di ogni anno, in ogni distretto vengono verificate le consistenze economiche relative ai danni provocati da fauna selvatica in rapporto alla stessa data dell'anno precedente. Nel caso si verificasse un aumento significativo di tali danni la competente struttura della Giunta regionale può provvedere alla riduzione di una parte del territorio vocato assegnato al distretto e ad apportare le necessarie misure gestionali in accordo con gli ATC, tese al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei danni stessi nella successiva stagione venatoria.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.