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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

CAPO I
Appostamenti
Art. 52
Appostamenti fissi (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Costituiscono appostamento fisso di caccia tutti quei luoghi destinati alla caccia di attesa caratterizzati da un’apposita preparazione del sito e dai necessari manufatti. Sono altresì considerati appostamenti fissi le botti in cemento, legno o resina.
2. Gli appostamenti fissi si distinguono in:
a) appostamento fisso alla minuta fauna selvatica di norma collocato a terra;
b) appostamento fisso per colombacci costituito da un capanno principale collocato a terra o su alberi o traliccio artificiale con massimo sviluppo orizzontale di metri 15;
c) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri costituito da un capanno collocato in acqua, in prossimità dell’acqua, sul margine di uno specchio d’acqua o terreno soggetto ad allagamento;
d) appostamento fisso per palmipedi e trampolieri su lago artificiale realizzato mediante idonee arginature e sistemazioni idraulico-agrarie che consentono l’allagamento artificiale di un sito altrimenti asciutto. I laghi artificiali non sono consentiti nelle aree palustri naturali individuate dalla Regione e possono essere provvisti di tabelle lungo gli argini perimetrali.
Art. 53
Appostamenti temporanei (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l’uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali apprestamenti di luoghi destinati all’attesa della fauna selvatica, effettuati utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale, che non comportino alcuna modifica di sito e non presentino alcun elemento di persistenza.
2. Sono, altresì, considerati appostamenti temporanei le zattere e le altre imbarcazioni, purché saldamente e stabilmente ancorate durante l’esercizio venatorio.
3. Per la costruzione degli appostamenti temporanei può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, purché appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente ed è vietato utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola.
4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell’abbandono e comunque al termine della giornata venatoria.
5. Gli appostamenti per la caccia di selezione agli ungulati sono sempre considerati appostamenti temporanei, non sono soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 56, 59 e possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario del terreno o del conduttore del fondo.
Art. 54
Zone di impianto degli appostamenti (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Nel PFVR sono individuate le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi o gli appostamenti complementari di cui all’articolo 57. Il PFVR può, altresì, prevedere per particolari territori limitazioni nel numero e nella tipologia degli appostamenti fissi autorizzabili.
2. Gli appostamenti fissi, già costituiti alla data di entrata in vigore della Sito esternol. 157/1992 , permangono fino al termine della fruizione continuativa da parte dello stesso titolare di autorizzazione, anche in deroga a quanto indicato al comma 1.
Art. 55
Distanze fra gli appostamenti fissi (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Nella realizzazione degli appostamenti fissi, nel territorio di caccia programmata, deve essere rispettata la distanza minima di 200 metri da altri appostamenti fissi salvo le seguenti eccezioni:
a) gli appostamenti fissi ai colombacci di cui all’articolo 52, comma 2, lettera b) devono essere costruiti ad almeno 700 metri da appostamenti dello stesso tipo;
b) gli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri di cui all’articolo 52, comma 2, lettere
c) e d) devono essere costruiti ad almeno 400 metri tra loro.
2. Nel PFVR per la gestione di particolari territori la distanza tra appostamenti fissi a colombacci di cui al comma 1, lettera a) può essere ridotta fino a metri 350.
Art. 56
Distanze degli appostamenti temporanei e per la caccia in forma vagante (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Gli appostamenti temporanei devono rispettare la distanza minima di 80 metri da qualsiasi altro appostamento temporaneo.
2. Gli appostamenti temporanei, nei periodi di utilizzazione degli appostamenti fissi, devono rispettare la distanza minima di:
a) 100 metri dagli appostamenti fissi di cui all’articolo 52 comma 2, lettere a) e b) compresi eventuali appostamenti complementari;
b) 200 metri dagli appostamenti fissi di cui all’articolo 52, comma 2, lettere c) e d).
3. Gli appostamenti temporanei che utilizzano richiami vivi devono rispettare la distanza di 200 metri dagli appostamenti fissi.
4. Per la sola caccia in forma vagante alla fauna selvatica migratoria, ad eccezione della beccaccia, le distanze di cui al comma 2 si applicano limitatamente ai periodi di utilizzazione degli appostamenti fissi.
Art. 57
Appostamenti complementari (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. La struttura competente della Giunta regionale può autorizzare fino ad un massimo di due appostamenti complementari agli appostamenti fissi per colombacci di cui all’articolo 52, comma 2, lettera b), con una lunghezza massima di metri 5. Tutte le strutture devono comunque essere comprese in un raggio di 35 metri dall’appostamento principale.
2. La struttura competente della Giunta regionale può autorizzare fino ad un massimo di due appostamenti complementari agli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali di cui all’articolo 52, comma 2, lettera d) se la superficie del lago artificiale è inferiore a 5 ettari. Se la superficie del lago artificiale è superiore a 5 ettari la struttura competente della Giunta regionale può autorizzare l’impianto fino ad un massimo di quattro appostamenti complementari. Gli appostamenti complementari agli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri nei laghi artificiali di cui all’articolo 52, comma 2, lettera d) devono rispettare la distanza minima di 80 metri dall’appostamento principale e dagli altri eventuali complementari.
Art. 58
Norme generali sulle distanze degli appostamenti (articolo della 34 l.r. 3/1994 )
1. Le distanze fra appostamenti sono misurate, ridotte all’orizzontale, dal centro del capanno principale nel caso di appostamenti fissi di cui all’articolo 52, comma 2) lettere a), b) e c) o dal bordo dei laghi artificiali nel caso di appostamenti fissi di cui all’articolo 52, comma 2), lettera d).
2. Nella fascia di confine con altre regioni la cui normativa preveda distanze fra appostamenti diverse da quelle previste nel presente regolamento, le autorizzazioni sono rilasciate applicando la distanza minore fra quelle previste dalle normative delle regioni interessate.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 55 non si applicano agli appostamenti autorizzati prima dell’entrata in vigore del d.p.g.r. 48/R/2017.
Art. 59
Distanze degli appostamenti dalle aree di divieto di caccia (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Nell’impianto degli appostamenti fissi deve essere rispettata una distanza non inferiore a 200 metri dalle aree di divieto di caccia. Dette distanze sono misurate con le stesse modalità previste dall’articolo 58, comma 1.
2. La distanza di cui al comma 1 deve essere rispettata anche in caso di impianto di appostamenti complementari. In tal caso la distanza dall’area a divieto di caccia è misurata dal centro dell’appostamento complementare.
3. Gli appostamenti temporanei devono rispettare una distanza non inferiore a 100 metri dalle aree di divieto di caccia.
4. Le distanze di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai fondi chiusi, alle zone di rispetto venatorio, alle foreste demaniali, ai divieti speciali di caccia istituiti ai sensi dell’articolo 33 della l. r. 3/1994 , ai divieti di caccia che non hanno come fine la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica e ai divieti di caccia posti in regioni confinanti.
5. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) agli appostamenti fissi preesistenti alla istituzione delle aree di divieto;
b) agli appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 48/R/2017.
Art. 60
Autorizzazioni per gli appostamenti fissi (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Nella richiesta di autorizzazione per gli appostamenti fissi e per i complementari devono essere indicate le coordinate GPS nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, con un margine di tolleranza di 5 metri, e deve essere dichiarata, ai sensi Sito esternod.p.r. 445/2000 la disponibilità dei luoghi in cui si colloca l’appostamento fisso e gli eventuali appostamenti complementari.
2. La competente struttura della Giunta regionale, fermo restando il numero degli appostamenti fissi rilasciato nell’annata venatoria 1989/1990 a livello regionale secondo quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 5, comma 3 della l. 157/1992 , autorizza per ciascun territorio provinciale un ulteriore numero di appostamenti fissi in numero non superiore al 30 per cento di quelli attivi nella stagione venatoria 2019/2020. Gli appostamenti fissi e gli eventuali complementari sono soggetti al pagamento della tassa di concessione regionale.
3. Le richieste di nuove autorizzazioni devono essere presentate alla competente struttura della Giunta regionale, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo di ogni anno. Entro il 30 giugno la struttura competente della Giunta regionale comunica agli interessati l’eventuale motivato non accoglimento della richiesta. Trascorso il termine senza che all’interessato sia pervenuta alcuna comunicazione la domanda s’intende accolta.
4. La Regione rilascia, fino al concorso del raggiungimento del limite numerico di cui al comma 2, le autorizzazioni ancora disponibili secondo il seguente ordine di priorità:
a) soggetti in possesso della tipologia di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 ;
b) soggetti disabili in possesso di certificato di invalidità rilasciato a seguito di istanza presentata all’INPS;
c) soggetto richiedente più anziano di età.
5. Nel caso in cui siano presentate richieste di autorizzazioni per appostamento fisso che vanno a interferire tra loro rispetto alle distanze minime e previste all’articolo 55, comma 1, o che eccedano eventuali limiti posti ai sensi dell’articolo 59, comma 1 la struttura competente della Giunta regionale provvede a rilasciare l’autorizzazione avendo riguardo al seguente ordine di priorità:
a) soggetti in possesso della tipologia di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 ;
b) soggetti disabili in possesso di certificato di invalidità rilasciato a seguito di istanza presentata all’INPS;
c) soggetto richiedente più anziano di età.
6. I titolari di autorizzazione per appostamento fisso devono essere in possesso di porto d’armi ad uso di caccia.
7. I cacciatori in possesso dell’opzione di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 , possono essere titolari di un solo appostamento fisso per tutto il territorio regionale. I cacciatori in possesso dell’opzione di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 possono essere titolari al massimo di cinque appostamenti fissi per tutto il territorio regionale situati in qualunque ATC toscano ad esclusione dei titolari degli appostamenti autorizzati in numero superiore a cinque antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.g.r. 48/R/2017.
8. Solo i cacciatori residenti anagraficamente in Toscana possono essere titolari di appostamenti fissi in ATC ai quali non sono iscritti, salvo quanto previsto al comma 9.
9. Gli appostamenti autorizzati ai cacciatori non residenti anagraficamente in Toscana alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano validi in deroga a quanto previsto al comma 8, a condizione che il cacciatore sia iscritto all’ATC in cui si trova l’appostamento.
10. Nelle AFV, le autorizzazioni vengono rilasciate esclusivamente al titolare dell’azienda in possesso di porto d'armi ad uso caccia o a persona in possesso di tali requisiti da questi formalmente designata.
11. L’autorizzazione all’appostamento fisso deve essere esibita anche in copia al personale di vigilanza dal titolare o in assenza del titolare dai cacciatori presenti nell’appostamento.
12. Il titolare dell’autorizzazione deve esporre in modo visibile sull’esterno dell’appostamento principale e sugli eventuali appostamenti complementari le tabelle rilasciate dalla competente struttura della Giunta regionale recanti la scritta “Appostamento fisso di caccia - sigla della provincia, numero progressivo sigla tipo appostamento”. In luogo della tabella originale può essere esposta all’esterno dell’appostamento principale e sugli eventuali complementari una copia della tabella.
13. L’autorizzazione in corso di validità può essere trasferita dal titolare ad altro cacciatore, nel rispetto dei limiti di cui al comma 7, previa richiesta scritta alla competente struttura della Giunta regionale nella quale viene dichiarato, ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , la disponibilità dei luoghi in cui è collocato l’appostamento. Per gli appostamenti in corso di validità, in caso di decesso del titolare, l’autorizzazione può essere trasferita al primo della lista dei frequentatori, se in possesso di porto d’armi o a persona da lui individuata, all’interno della lista dei frequentatori, in possesso del porto d’armi nel termine massimo di centoventi giorni dal decesso, mediante comunicazione scritta di chi acquisisce la titolarità in cui si dichiara il consenso del proprietario del terreno.
14. In caso di trasferimento dell’autorizzazione ad altro cacciatore ai sensi del comma 13 l’appostamento è considerato a tutti gli effetti appostamento preesistente, anche ai fini del rispetto delle distanze.
15. La richiesta di nuova collocazione di un appostamento autorizzato è presentata alla competente struttura della Giunta regionale indicando le coordinate GPS del nuovo punto richiesto con le modalità dei sistemi di riferimento di cui al comma 1, dichiarando la disponibilità dei luoghi ove intende trasferire l’appostamento già autorizzato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta la competente struttura della Giunta regionale comunica al richiedente, l’eventuale motivato non accoglimento della richiesta. Trascorso il termine senza che all’interessato sia pervenuta alcuna comunicazione la domanda s’intende accolta.
16. Per finalità statistiche e di controllo la competente struttura della Giunta regionale aggiorna ogni anno il catasto degli appostamenti fissi.
Art. 61
Validità delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Dopo il primo anno di validità dell’autorizzazione per gli appostamenti fissi, il titolare dell’autorizzazione, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno deve pagare la tassa di concessione regionale a titolo di conferma annuale dell’appostamento. Il titolare dell’autorizzazione deve inviare l’attestazione di tale pagamento alla competente struttura della Giunta regionale allegandola all’apposito modulo ove è dichiarata anche la conferma della disponibilità dei luoghi.
2. Il mancato pagamento della tassa di concessione regionale entro il termine di cui al comma 1, salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 58, comma 1, lettera q) della l.r. 3/1994 , non produce decadenza a condizione che il pagamento avvenga entro il termine del 31 marzo.
3. Le autorizzazioni per l’appostamento fisso decadono:
a) in caso di modificazione abusiva della dislocazione del capanno autorizzato;
b) in caso di dichiarazioni mendaci in ordine a quanto previsto all’articolo 60;
c) in caso di sopravvenuta indisponibilità del terreno in cui è ubicato l’appostamento a meno di richiesta di una nuova collocazione da parte del titolare. La richiesta deve pervenire al settore competente entro sessanta giorni dalla comunicazione di indisponibilità;
d) in caso di mancato rinnovo della licenza di caccia da parte del titolare o di revoca della stessa fatto salvo quanto previsto all’articolo 60, comma 13;
e) in caso di mancato pagamento della tassa di concessione regionale dovuta per ciascuna annualità entro il temine fissato dal comma 1.
4. In caso di decadenza le successive richieste di autorizzazione devono essere considerate a tutti gli effetti come nuove autorizzazioni.
5. Entro novanta giorni dalla cessazione dell’attività o dalla notifica degli atti di decadenza o presa d’atto della rinuncia, il titolare dell’autorizzazione provvede alla rimozione di tutti gli appostamenti e delle eventuali strutture, nonché alla riconsegna alla struttura competente della Giunta regionale delle tabelle e dell’originale dell’autorizzazione. Per gli appostamenti il cui titolare non effettui la conferma annuale entro il termine di cui ai commi 1 e 2, il termine per la rimozione è fissato al 30 giugno del medesimo anno.
Art. 62
Distanze per il recupero dei capi feriti e l’allenamento e addestramento dei cani (articolo 34 della l.r 3/1994 )
1. I titolari di autorizzazione di appostamento fisso di cui all’articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), i cacciatori da loro autorizzati e i cacciatori che esercitano la caccia da appostamento temporaneo possono procedere al recupero degli animali feriti con l’uso del fucile per un raggio di 50 metri dall’appostamento, purché si tratti comunque di area soggetta a caccia programmata.
2. I titolari di autorizzazione di appostamento fisso di cui all’articolo 52, comma 2, lettera d) e i cacciatori da loro autorizzati all’uso dello stesso possono procedere al recupero degli animali feriti con l’uso del fucile all’interno della superficie allagata e lungo il perimetro dell’argine di contenimento del lago.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 e ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 nei periodi in cui è vietata la caccia vagante o in caso di esercizio venatorio in ATC nei quali non sono iscritti.
4. E’ vietato l’allenamento e l’addestramento dei cani ad una distanza inferiore a 50 metri dagli argini di contenimento dei laghi artificiali con appostamento ai sensi dell’articolo 52, comma 2, lettera d) o 100 metri dal centro dell’appostamento in caso di appostamenti di cui all’articolo 52, comma 2, lettera c).
Art. 63
Accesso all’interno degli appostamenti fissi (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Il titolare dell’autorizzazione per appostamento fisso comunica in fase di conferma annuale alla competente struttura della Giunta regionale l’elenco dei frequentatori dell’appostamento.
2. L’accesso negli appostamenti fissi ad altri cacciatori con armi proprie è possibile solo in presenza del titolare o di un appartenente alla lista dei frequentatori di cui al comma 1.
3. Il soggetto che usufruisce dell’appostamento fisso deve essere munito anche di copia della autorizzazione e copia del versamento in corso di validità da esibire in caso di controllo.
Art. 64
Uso di richiami negli appostamenti (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Negli appostamenti fissi in cui sia presente un cacciatore con opzione ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 non possono essere complessivamente usati più di quaranta richiami vivi, con il limite di non più di dieci di cattura per ciascuna specie. Il limite quantitativo non si applica alle forme domestiche.
2. Negli appostamenti fissi in cui siano presenti esclusivamente cacciatori con opzione ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 e negli appostamenti temporanei non possono essere complessivamente usati più di quindici richiami vivi, di cui non più di dieci di cattura. Il limite quantitativo non si applica alle forme domestiche.
3. Negli appostamenti fissi possono essere utilizzati, incluse le forme domestiche, solo i richiami specifici della tipologia di riferimento fatta eccezione per gli appostamenti fissi di cui all’articolo 52, comma 2, lettera a) in cui possono essere usati anche richiami vivi appartenenti alla specie pavoncella e quelli di cui alla lettera d) in cui possono essere usati anche richiami vivi appartenenti alla specie allodola.
4. Gli uccelli di allevamento appartenenti alle specie acquatiche possono rimanere nelle voliere di mantenimento interne all’impianto anche in ore notturne, purché le voliere siano collocate con un lato sull’argine o a distanza non superiore a 10 metri dallo stesso; il lato della voliera più lontano dall’argine non può essere a distanza superiore a 30 metri dall’argine stesso. In caso di più capanni autorizzati, gli uccelli consentiti possono essere detenuti in un’unica voliera.
5. Durante il periodo di vigenza di provvedimenti che limitano o vietano l’uso di richiami vivi appartenenti all’ordine dei caradriformi e degli anatidi, negli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri di cui all’articolo 52, comma 2, lettere c) e d) è consentita l’utilizzazione a fini di richiamo del piccione domestico.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.