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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Capo VIII
Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani
Art. 40
Aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani (articolo 24 della l.r. 3/1994 )
1. Le aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani si distinguono in:
a) aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani senza abbattimento;
b) aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani con abbattimento;
c) aree destinate allo svolgimento di gare cinofile o prove cinotecniche temporanee senza sparo;
d) aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani con tane artificiali senza abbattimento;
e) aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cane limiere e da traccia senza abbattimento.
2. Nelle aree addestramento cani di cui al comma 1 può essere svolta attività con rapaci diurni e notturni, anche senza l'utilizzo del cane, specificandone le modalità all'interno del regolamento di gestione.
Art. 41
Costituzione e rinnovo delle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani (articolo 24 della l.r. 3/1994 )
1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani nel rispetto del PFVR.
2. L’autorizzazione ha validità corrispondente al PFVR e può essere rinnovata.
3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani.
4. La domanda di autorizzazione per la costituzione delle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani di cui all’articolo 24 della l.r. 3/1994 deve essere presentata alla competente struttura della Giunta regionale, corredata dai seguenti documenti:
a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell’estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;
b) atti comprovanti il titolo di proprietà e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , salvo copia degli stessi non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;
c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell’area, vincolante per tutta la durata dell’autorizzazione;
d) atti da cui risulta da parte di tutti gli interessati l’individuazione del richiedente quale titolare formalmente delegato a rappresentare l’area per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani nei confronti della Regione; in tale atto devono essere determinati i poteri ad esso assegnati, le norme per la sua sostituzione e la nomina di un eventuale sostituto con i relativi poteri assegnati;
e) proposta di regolamento di gestione con indicazione dell’elenco delle specie di fauna selvatica appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere ed eventualmente abbattere, tempi e modalità di utilizzazione dell’area. Eventuali variazioni nel corso di validità dell’autorizzazione devono essere comunicate alla regione per l’approvazione;
f) fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
g) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove è individuato il perimetro dell’area addestramento cani.
5. Per le aree addestramento cani di nuova istituzione è necessario produrre tutta la documentazione di cui al comma 4, lettere da a) a g).
6. Per le aree addestramento cani con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza, in cui non siano previste variazioni nell’assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) e g) può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva  ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.
7. Per le aree addestramento cani con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza in cui siano previste variazioni nell’assetto territoriale, la documentazione di cui al comma 4, lettere b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva  ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , in cui il richiedente dichiara che non ci sono altre variazioni.
8. L’autorizzazione è rilasciata prioritariamente a associazioni venatorie o cinofile, agli imprenditori agricoli professionali di cui alla l.r. 45/2007 e gli altri imprenditori agricoli singoli o associati.
9. Nel caso di area ricadente in AAV il titolare dell’azienda stessa è tenuto comunque alla presentazione della domanda di autorizzazione in cui specificare tempi e modalità di esercizio, corredata dalla sola planimetria catastale.
10. Con delibera della Giunta regionale sono approvate le modalità ed i tempi relativi al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di gare cinofile e prove cinotecniche temporanee senza sparo.
11. In caso di modifica del piano faunistico venatorio regionale durante la stagione venatoria, l’attività all’interno dell’area addestramento cani è comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa.
12. Tutti gli oneri derivanti, compresa la tabellazione, sono a carico del titolare dell’area addestramento cani.
13. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o trasformazioni.
Art. 42
Esercizio dell’attività (articolo 24 della l.r. 3/1994 )
1. Le autorizzazioni per l’accesso alle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani con abbattimento devono essere annotate in un apposito registro tenuto a disposizione della competente struttura della Giunta regionale. Tali autorizzazioni ed i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso l’utilizzo di sistemi di teleprenotazione e/o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa.
2. Nelle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani con abbattimento ricadenti all’interno di AAV le aree di abbattimento possono essere frazionate.
3. Nelle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare dei cani con abbattimento, l’abbattimento può essere esercitato solo su fauna d’allevamento di cui all’articolo 24, comma 7 bis della l.r. 3/1994 , appositamente immessa e su una superficie non superiore a 100 ettari. Tale limite non si applica in occasione di prove cinofile regionali, nazionali e internazionali promosse dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e dall’ENCI.
4. Nel caso di attività svolta con uso di cani da tana o da traccia queste devono essere svolte su percorsi appositamente predisposti, con l’uso di specie selvatiche d’allevamento o con traccia e tana artificiale, secondo le indicazioni dell’ENCI.
5. Le immissioni di fauna selvatica sono effettuate a discrezione del responsabile. I soggetti immessi devono provenire da allevamenti e devono appartenere alle seguenti specie: quaglia, fagiano, starna, pernice rossa e anatra germanata. La lepre può essere immessa solo in strutture recintate. Il cinghiale può essere immesso esclusivamente in strutture recintate poste entro le aree addestramento cani, le aziende agrituristico venatorie e nelle aree ove non sia fatto divieto di immissione dal PFVR. Per le immissioni di cinghiali in recinti di addestramento, la superficie recintata non può essere inferiore ai 10 ettari; solo per l'addestramento dei cuccioli di età non superiore ai diciotto mesi e dei cani di piccola taglia possono essere autorizzati recinti con superficie inferiore a 10 ettari secondo le indicazioni dell’ENCI.
6. Le recinzioni per l’immissione dei cinghiali di cui al comma 5 e le recinzioni per l’immissione di altri ungulati in recinti non devono permettere la fuoriuscita degli animali immessi. La fuga di animali derivante da incuria o inadeguatezza delle recinzioni è considerata immissione di fauna non autorizzata.
7. Per l’abbattimento dei cinghiali immessi in aree recintate si possono utilizzare cani.
8. Delle operazioni di immissione e di abbattimento deve essere tenuta nota nel registro di cui al comma 1.
9. L’addestramento e l’allenamento dei cani senza abbattimento viene autorizzato dal titolare con permesso giornaliero, mensile o stagionale senza necessità di annotazione sul registro.
10. Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere inviato alla struttura competente della Giunta regionale il consuntivo delle immissioni e degli abbattimenti suddivisi per specie e l’attestazione del versamento dei conferimenti relativi all’anno precedente.
Art. 43
Esercizio del controllo e vigilanza venatoria (articolo 24 della l.r. 3/1994 )
1. La competente struttura della Giunta regionale provvede al controllo sull’attività delle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani.
2. La verificare della gestione e del raggiungimento degli obiettivi della aree addestramento cani è effettuata dalla commissione di cui all’articolo 17 comma 9.
3. Nelle aree addestramento cani la vigilanza venatoria può essere effettuata da una guardia di cui all’articolo 51 della l.r. 3/1994 a disposizione dell'area o dal titolare della stessa in possesso di decreto di guardia giurata volontaria.
4. Nel caso in cui il titolare dell’area addestramento cani con abbattimento non provveda al pagamento dei conferimenti di cui all’articolo 24, comma 7 quinquies della l.r. 3/1994 , entro il 30 di aprile di ogni anno, previa diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni, si applica l’articolo 24, comma 9 della l.r. 3/1994 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.