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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Capo VII
Aziende agrituristico venatorie
Art. 32
Costituzione e rinnovo delle aziende agrituristico venatorie (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aziende agrituristico venatorie (AAV) nel rispetto del piano faunistico venatorio, previo parere della Giunta regionale.
2. L’autorizzazione ha durata corrispondente alla vigenza del PFVR e può essere rinnovata.
3. La competente struttura della Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni del PFVR, con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle AAV.
4. La domanda di nuova autorizzazione di cui all’articolo 21, comma 1 della l.r. 3/1994 è presentata alla competente struttura della Giunta regionale corredata dei seguenti documenti:
a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell’estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;
b) atti comprovanti il titolo di proprietà e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva  ai sensi Sito esternodel d.p.r. 445/2000 , salvo copia degli stessi non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;
c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell’azienda, vincolante per tutta la durata dell’autorizzazione;
d) atti da cui risulta da parte degli interessati, che rappresentano più del 50 per cento della superficie dei terreni facenti parte dell’istituto, l’individuazione del richiedente quale titolare formalmente delegato a rappresentare l’AAV nei confronti della Regione; in tali atti devono essere determinati i poteri ad esso assegnati, le norme per la sua sostituzione e la nomina di un eventuale sostituto con i relativi poteri assegnati;
e) proposta di programma di conservazione e ripristino ambientale per il periodo di programmazione;
f) fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
g) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove è individuato il perimetro dell’AAV, sono evidenziate le eventuali particelle interessate da aree addestramento cani con abbattimento e da recinti.
5. Per le AAV con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza, in cui non siano previste variazioni nell’assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) e g) può essere sostituita da una dichiarazione ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.
6. Per le AAV con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza in cui siano previste variazioni nell’assetto territoriale, la domanda di rinnovo è presentata dal titolare e la documentazione di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di variazione.
7. La costituzione dell’AAV può essere autorizzata quando il consenso dei proprietari e/o conduttori sia equivalente ad almeno il 90 per cento della superficie ricadente all’interno del perimetro dell’istituto. Il titolare deve chiedere l’inclusione coattiva per tutti i terreni sui quali non ha ottenuto il consenso dei proprietari e/o conduttori, di norma non posti sul perimetro dell’istituto e corrispondenti all’eventuale massimo del 10 per cento della superficie totale. Nei territori inclusi coattivamente, vige il divieto di caccia e operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica cacciabile alla produzione agricola. I terreni inclusi coattivamente fanno parte della superficie complessiva dell’istituto. Tutti gli oneri derivanti, compresa la tabellazione del divieto di caccia dei fondi inclusi coattivamente, sono a carico dell’azienda.
8. L’inclusione dei terreni secondo le modalità di cui al presente articolo non comporta alcun onere né limitazioni al diritto di proprietà.
9. In caso di rinnovo dell’autorizzazione, alle AAV che ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 63, comma 3, primo periodo della l.r. 3/1994 , possono essere concessi ampliamenti solo nel rispetto delle distanze di cui all’articolo 21, comma 4 della l.r. 3/1994 .
10. In caso di istanza di trasformazione da AFV in AAV o di frazionamento con o senza variazione della tipologia di cui all’articolo 63, commi 2 e 3 della l.r. 3/1994 deve essere presentata tutta la documentazione di cui al comma 4, lettere dalla a) alla g).
11. L’autorizzazione è rilasciata prioritariamente agli imprenditori agricoli professionali di cui alla legge regionale 25 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore ed imprenditrice agricoli e di impresa agricola) e agli altri imprenditori agricoli singoli o associati.
12. In caso di modifica del PFVR durante la stagione venatoria, l’attività venatoria all’interno dell’azienda è comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa.
13. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse, variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o trasformazioni.
Art. 33
Programma di ripristino ambientale e di gestione economica (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. Il programma di ripristino ambientale e di gestione economica di cui all’articolo 21, comma 2 della l.r. 3/1994 deve indicare gli obiettivi da perseguire nonché:
a) le specie di fauna selvatica appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere, abbattere ed eventualmente produrre;
b) gli ordinamenti colturali attuali e le eventuali modificazioni e miglioramenti ambientali in conseguenza della nuova attività intrapresa;
c) la tipologia degli eventuali impianti di allevamento e stabulazione;
d) eventuali progetti di recupero e valorizzazione ambientale;
e) le operazioni di miglioramento ambientale che l’azienda intende effettuare annualmente.
2. Eventuali modifiche o integrazioni del programma di ripristino ambientale e di gestione economica sono autorizzate dalla competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 34
Comunicazione annuale degli interventi (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. Il titolare dell’AAV, entro il 30 aprile di ogni anno, comunica alla competente struttura della Giunta regionale il consuntivo dell’attività svolta nella precedente stagione venatoria, corredato da: abbattimenti, immissioni, numero di permessi rilasciati, distinti tra caccia alla piccola fauna selvatica stanziale, addestramento cani e ungulati in recinto e attività faunistico venatorie previste per la stagione successiva, articolate in immissioni e prelievi.
2. Con la comunicazione deve essere trasmesso altresì:
a) per gli ungulati posti in recinti, la consistenza iniziale ed il piano di prelievo per specie;
b) per gli ungulati presenti in area non recintata, il censimento e la proposta di piano di assestamento. Tale piano di gestione deve essere redatto e firmato da un tecnico abilitato con specifiche competenze in gestione della fauna;
c) la ricevuta del versamento dei conferimenti relativi all’anno precedente.
3. Il censimento degli ungulati in area non recintata ed il piano di assestamento devono essere redatti secondo le norme tecniche di cui all’articolo 70.
4. La trasmissione della comunicazione annuale degli interventi avviene in via telematica con le modalità definite dalla competente struttura della Giunta regionale.
Art. 35
Esercizio della caccia nelle aziende agrituristico venatorie (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 7 della l.r. 3/1994 , l’attività venatoria nelle AAV è consentita alle persone autorizzate esclusivamente su fauna selvatica proveniente da allevamento, ad eccezione della caccia agli ungulati che si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 68, comma 2 e 70, comma 7, alle specie predatrici e opportunistiche di cui all’articolo 21, comma 9 della l.r. 3/1994 , durante tutta la stagione venatoria ad eccezione dei giorni di martedì e venerdì.
2. Nelle AAV è vietata la caccia alla fauna selvatica migratoria ad eccezione del germano reale e della quaglia provenienti da allevamento.
3. Nelle AAV il titolare dell’autorizzazione può consentire gare cinofile, nonché l’allenamento e l’addestramento dei cani con permesso giornaliero, mensile o stagionale senza necessità di annotazione sul registro.
4. Nelle AAV possono inoltre essere autorizzate recinzioni destinate alla caccia al cinghiale, al muflone, al daino, al capriolo e al cervo, ove si cacciano gli animali appositamente immessi. Per la caccia al cinghiale nelle aree recintate possono essere utilizzati i cani e per il recupero di capi ungulati feriti possono essere utilizzati cani da traccia. La caccia alla lepre è consentita esclusivamente su soggetti immessi all’interno di aree recintate.
5. Nelle AAV possono essere autorizzate recinzioni destinate all’allenamento e all’addestramento dei cani per la lepre ed il cinghiale con e senza abbattimento.
6. I piani di prelievo di cui all’articolo 21, comma 9 della l.r. 3/1994 sono attuati dalle AAV sentiti gli ATC. Gli ATC inoltrano alla Giunta regionale le proprie valutazioni su tali piani.
Art. 36
1. Ad esclusione degli ungulati, i capi immessi devono provenire da allevamento. Tutte le specie immesse devono appartenere a specie selvatiche proprie della fauna regionale. Gli ungulati, oggetto di immissioni, devono essere detenuti in recinti idonei che non ne permettano la fuoriuscita.
Art. 37
Esercizio del controllo nelle aziende agrituristico venatorie (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. Nel PFVR sono indicati i criteri di valutazione delle attività delle AAV finalizzati a valutarne l’efficacia gestionale e la rispondenza agli scopi previsti nella l.r. 3/1994 .
2. La competente struttura della Giunta regionale effettua controlli sulle AAV che attengono al rispetto delle prescrizioni indicate nell’autorizzazione, alla verifica della realizzazione di quanto previsto nel piano pluriennale di riferimento e degli obiettivi gestionali previsti da PFVR anche ai fini di un'eventuale revoca ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 3/1994 . La revoca si applica comunque nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della comunicazione prevista all’articolo 34 per due anni consecutivi;
b) mancato raggiungimento, per tre anni consecutivi di quanto previsto dal piano pluriennale di riferimento e degli obbiettivi gestionali;
c) mancato pagamento dei conferimenti di cui all’articolo 21, comma 8bis della l.r. 3/1994 , entro il 30 di maggio di ogni anno, previa diffida ad adempiere nei successivi trenta giorni.
3. La verifica della gestione e del raggiungimento degli obiettivi della AAV è effettuata dalla commissione di cui all’articolo 17 comma 9.
Art. 38
Permessi di caccia e annotazione del prelievo e delle immissioni (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. All'interno delle AAV ogni cacciatore deve essere munito di permesso giornaliero su cui annotare i capi abbattuti al termine della giornata venatoria. Gli esiti di caccia devono essere annotati nel registro di cui al comma 3, nelle quarantotto ore successive.
2. Nel caso di battute di caccia al cinghiale e al fagiano il permesso di cui al comma 1 è rilasciato solo al responsabile della battuta assieme a copia dell’elenco dei partecipanti. Tale elenco è conservato nel registro aziendale. Nell’elenco dei partecipanti sono indicati anche eventuali addetti al caricamento delle armi.
3. Delle operazioni di immissione, abbattimento e cattura esercitate nell'azienda deve essere tenuta nota in apposito registro a disposizione della competente struttura della Giunta regionale. Nelle aziende consorziate è autorizzato il rilascio dei permessi di cui al comma 1 da parte dei singoli consorziati e la tenuta di più registri aventi le caratteristiche del registro generale. In tal caso sul registro generale sono allegati entro il 20 marzo di ogni anno i dati  dei singoli registri dei consorziati.
4. I permessi e i registri possono essere anche di tipo digitale e predisposti attraverso l’utilizzo di sistemi di teleprenotazione e/o di applicazioni mobili contenenti le informazioni previste dalla normativa.
5. Nelle AAV non è obbligatorio annotare la giornata di caccia e i relativi abbattimenti sul tesserino venatorio regionale.
Art. 39
Vigilanza interna alle aziende (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. La vigilanza venatoria nelle AAV deve essere assicurata da una o più guardie a disposizione dell'azienda stessa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.