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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Capo I
Funzionamento e gestione finanziaria degli ATC
Art. 1
Funzionamento degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) (articoli 11 bis e 11 ter dellal.r. 3/1994 )
1. Le sedute del comitato di gestione sono pubbliche, ferma restando la possibilità per il comitato di gestione di disporne la riservatezza quando sono trattati argomenti contenenti dati o informazioni soggetti alla disciplina vigente relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Gli atti degli ATC sono soggetti alla normativa sulla trasparenza di cui al Sito esternodecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
3. I lavori del comitato, propedeutici alle attività decisionali, possono essere svolti anche in commissioni composte da alcuni membri del comitato stesso alle quali possono anche partecipare soggetti esterni dotati di specifiche competenze.
4. Il revisore può assistere alle riunioni del comitato di gestione.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui all’Sito esternoarticolo 12 della legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l’ATC può dotarsi anche di proprio personale dipendente. Non sono ammesse posizioni direttive e dirigenziali.
6. Il comitato di gestione decide in ordine al fabbisogno di servizi, forniture, incarichi professionali, personale tecnico ed amministrativo.
7. Gli ATC possono approvare appositi disciplinari o regolamenti per le materie di loro competenza, in conformità alla normativa regionale e nazionale vigente. L'iscrizione all'ATC comporta la conoscenza e l'accettazione dei disciplinari o regolamenti approvati.
Art. 2
Gestione finanziaria dell’ATC (articolo 11 bis della l.r. 3/1994 )
1. Il Comitato di Gestione dell’ATC redige e approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dell’ATC, seguendo un apposito schema approvato dalla competente struttura della Giunta regionale.
2. L’anno finanziario coincide con l’anno solare.
3. Le entrate dell’ATC sono classificate nelle seguenti categorie:
a) quote di iscrizione versate dai cacciatori all’ATC;
b) quote di accesso a specifiche forme di prelievo;
c) donazioni ed erogazioni volontarie;
d) entrate derivanti dallo svolgimento di specifiche funzioni ed in particolare:
1) entrate derivanti da convenzioni fra ATC;
2) convenzione con la Regione o altri Enti Pubblici non imputabili alle risorse disponibili degli ATC;
3) convenzioni con centri di lavorazione carni (CLC).
Le spese per il funzionamento dell’ATC, fatto salvo quanto indicato al comma 5, sono destinate per:
a) spese per il funzionamento organizzativo e la gestione dell’ATC, compreso il costo del personale dipendente;
b) investimenti per la prevenzione dei danni apportati dalla fauna selvatica;
c) indennizzi dei danni apportati dalla fauna selvatica.
5. L’ATC determina la percentuale dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione all’ATC che deve essere utilizzata per le operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all’incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria. Tale percentuale deve essere stabilita in non meno del 30 per cento.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno il comitato di gestione dell’ATC trasmette alla Regione il bilancio preventivo dell’anno in corso e il bilancio consuntivo dell’anno precedente. I bilanci sono pubblicati sul sito web dell’ATC. Per l’approvazione del bilancio consuntivo del 2022 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
7. Entro il 31 luglio di ogni anno il comitato trasmette alla Regione una relazione sull’attività economica svolta nell’anno in corso, seguendo un apposito schema approvato dalla competente struttura della Giunta regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.