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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 93
Corsi di abilitazione al controllo della fauna selvatica (articolo 37 della l.r. 3/1994 )
1. Il corso di abilitazione al controllo della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 è svolto sul territorio della Regione da personale docente di comprovata esperienza sull’argomento e si articola in dodici ore di lezione. La frequenza al corso è obbligatoria.
2. Per partecipare ai corsi di cui al comma 1 è necessario il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia, essere residenti anagraficamente in Toscana oppure avere la residenza venatoria in un ATC toscano da almeno un anno.
3. Le materie e le modalità di svolgimento del corso sono definite con delibera della Giunta regionale. I corsi abilitativi per le diverse specie possono essere modulati.
4. Per il conseguimento dell’abilitazione per controllo l’istanza di partecipazione al corso è presentata al soggetto organizzatore del corso utilizzando la modulistica predisposta dalla competente struttura della Giunta regionale.
5. La competente struttura della Giunta regionale organizza i corsi avvalendosi delle associazioni venatorie, ambientaliste, agricole e istituti scientifici o organismi pubblici.
6. L’ abilitazione si ottiene partecipando al 100 per cento delle ore dei corsi, comprese le esercitazioni pratiche e superando la verifica finale di apprendimento alla quale può presenziare un funzionario regionale individuato tra quelli nominati con atto della competente struttura della Giunta regionale.
7. Il soggetto organizzatore del corso trasmette alla competente struttura della Giunta regionale l’elenco dei partecipanti al corso e l’esito delle verifiche finali di apprendimento.
8. Il dirigente della competente struttura della Giunta regionale con proprio atto iscrive gli abilitati nell’apposito albo.
9. Per frequentare i corsi di abilitazione al controllo delle specie ungulate è necessario essere iscritti, per ciascuna specie, nel relativo registro di cui all'articolo 28 quater della l.r. 3/1994 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.