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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 92
Assenze, esiti degli esami e attestato d’idoneità (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994 )
1. I candidati che non si presentano alla prova scritta degli esami di abilitazione di cui agli articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994 devono ripresentare una nuova domanda, salvo che l’assenza sia stata debitamente giustificata prima del giorno della convocazione.
2. Ai candidati convocati all'esame orale è concesso di rinviare la prova ad una sessione successiva una sola volta, comunicando preventivamente la propria impossibilità di partecipare alla sessione di esame programmata. In mancanza della suddetta comunicazione l'assenza del candidato è considerata come prova non superata. La seconda prova orale, indipendentemente dalla sede regionale prescelta, può essere sostenuta non prima di quindici giorni dalla prima prova orale non superata. Le prove di esame vengono di norma svolte nella sede dove viene presentata la domanda. La commissione può valutare l’opportunità di consentire lo svolgimento delle prove in altra sede.
3. Gli esiti degli esami di abilitazione sono resi noti entro quindici giorni successivi alla prova per mezzo di affissione presso le sedi territoriali regionali dove si sono svolte le prove e tramite pubblicazione sul sito web della Regione Toscana del solo elenco dei candidati risultati idonei.
4. L’attestato di idoneità è ritirato dai soggetti abilitati presso la sede di svolgimento dell’esame non prima di trenta giorni dal giorno dell'esame stesso. Il ritiro dell’attestato può essere oggetto di delega.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.