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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 91
Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994 )
1. Per l’esame di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale la prova scritta verte su dieci quiz nelle materie dell’articolo 87, comma 2. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. Sono ammessi al massimo due errori complessivi: con tre errori sulle dieci domande il candidato non risulta abilitato. La domanda priva di risposta è considerata errore. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti quindici minuti.
2. Salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 per l’accesso all’esame di abilitazione è necessario, aver partecipato ad un corso di tre ore con frequenza obbligatoria organizzato dagli ATC o dalle associazioni venatorie, agricole e ambientali e aver superato la prova di tiro secondo quanto previsto dall’articolo 86, comma 5.
3. I corsi di cui al comma 2 sono autorizzati dalla Regione su richiesta dell’ATC o delle associazioni venatorie, agricole e ambientali, che provvedono a comunicare alla Regione con un preavviso di dieci giorni lavorativi rispetto all’inizio del corso, la sede, le date, gli orari, l’elenco dei partecipanti, i docenti, le modalità di controllo delle presenze dei partecipanti. Alla fine del corso è comunicato alla Regione l’elenco dei partecipanti che possono accedere al successivo esame.
4. Non è necessario aver superato la prova per il capriolo per sostenere l’esame di cui al presente articolo.
5. Per il rilascio dell’abilitazione ai cacciatori già abilitati al controllo del cinghiale ai sensi dell’articolo 37 l.r. 3/1994 in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalle province e/o iscritti al registro regionale per la caccia al cinghiale in forma collettiva è richiesto solo il superamento della una prova scritta e la propedeutica prova di tiro da svolgersi con le modalità di cui all’articolo 86, comma 5.
6. Per il rilascio dell’abilitazione ai cacciatori già abilitati al prelievo selettivo di cervidi e bovidi è richiesta solo la prova scritta.
7. In caso di esito negativo dell’esame il candidato può ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data della prova sostenuta.
8. L’abilitazione acquisita è valida su tutto il territorio regionale, comprendente sia le aree vocate che le aree non vocate alla specie.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.