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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 90
Modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione al prelievo selettivo dei cervidi e bovidi (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994 )
1. L’esame per l'abilitazione al prelievo selettivo dei cervidi e bovidi si articola in una prova scritta ed una prova orale nelle materie di cui all'articolo 87, comma 2. La prova scritta è a quiz a risposta multipla.
2. Durante la prova orale per ciascuna specie, deve essere dimostrata la capacità del candidato di riconoscere specie, sesso e classe di età delle specie per cui è stata superata la prova scritta.
3. La prova scritta dell'esame per l'abilitazione al prelievo selettivo del capriolo verte su venticinque quiz. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. Sono ammessi un massimo di cinque errori. La domanda priva di risposta è considerata errore. Per lo svolgimento della prova scritta sono concessi trenta minuti.
4. Il superamento dell’esame di abilitazione alla specie capriolo è obbligatorio per conseguire l'abilitazione al daino e al muflone e al cervo.
5. L'abilitazione per daino o muflone è conseguita con il superamento di un esame semplificato comprendente una prova scritta che consiste in cinque domande per specie con massimo un errore e una prova orale per ciascuna specie. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti quindici minuti.
6. La prova scritta per l'abilitazione al prelievo selettivo del cervo, fermo restando l'obbligo del possesso di abilitazione al capriolo, consiste in un quiz a risposta multipla su venticinque domande specifiche per la specie. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. La domanda priva di risposta è considerata errore. Sono ammessi un massimo di cinque errori: con sei errori il candidato non è abilitato. Per lo svolgimento della prova scritta sono concessi trenta minuti.
7. Il superamento della sola prova scritta e l'esito negativo della prima prova orale consente al candidato di sostenere solo una seconda prova orale.
8. In caso di esito negativo dell’esame il candidato può ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data della prova sostenuta.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.