Menù di navigazione

Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 86
Presentazione delle domande per gli esami di abilitazione (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994 )
1. Possono presentare domanda per la partecipazione agli esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’articolo 29 della l.r. 3/1994 i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda e che siano residenti anagraficamente o domiciliati in Toscana. Per partecipare agli esami di abilitazione alla caccia di selezione di cui all’articolo 28 quater della l.r. 3/1994 è necessario il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia, essere residenti anagraficamente in Toscana, oppure avere la residenza venatoria in un ATC toscano da almeno un anno, e aver superato la prova pratica di tiro secondo quanto previsto al comma 5.
2. La domanda di partecipazione agli esami è indirizzata alla competente struttura della Giunta regionale utilizzando il modulo scaricabile dal sito web della Regione Toscana. Alla domanda è allegata copia di un documento di identità in corso di validità. Nella domanda di partecipazione il richiedente può scegliere la sede territoriale ove sostenere l’esame.
3. Non è considerata accoglibile la domanda presentata su modulistica diversa da quella approvata dalla competente struttura della Giunta regionale e presente sul sito web della Regione Toscana.
4. La Giunta regionale, con apposita delibera, può stabilire le modalità per le eventuali abilitazioni dei cacciatori non residenti anagraficamente, né domiciliati in Toscana, aventi comunque residenza venatoria in Toscana.
5. La prova pratica di tiro consiste nello svolgimento di una prova di maneggio dell'arma e di tiro effettuata presso una sede del Tiro a Segno Nazionale alla presenza di un Istruttore di Tiro che rilascia specifica certificazione. La prova di tiro, effettuata utilizzando una carabina munita di ottica dei calibri consentiti per il prelievo selettivo, è superata se almeno quattro colpi su cinque sparati da una distanza di 100 metri risultano entro un cerchio di 15 centimetri di diametro preso come bersaglio di riferimento. Il colpo tangente alla riga, che indica il cerchio di 15 centimetri di diametro, è comunque considerato valido. Per l’uso dell’arco la prova di tiro è effettuata e certificata da un istruttore di tiro abilitato, previo lo svolgimento di una prova di tiro sul campo da una distanza non inferiore a metri 30 per il compound e metri 20 per l'arco tradizionale. La prova è ritenuta valida con il risultato di 4 frecce su 5 in bersaglio di 20 centimetri di diametro.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.