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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 82
Piano annuale operativo (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Gli ATC competenti territorialmente coordinandosi tra loro e con i referenti delle unità di gestione incluse nel comprensorio propongono entro il 31 maggio alla commissione tecnica il piano annuale operativo relativo alla popolazione.
2. Il piano annuale operativo contiene:
a) l’individuazione cartografica e l’aggiornamento dell’areale riproduttivo e annuale della popolazione;
b) l’individuazione dei sub-comprensori e delle unità di gestione in essi ricadenti;
c) i dati di consistenza e di struttura della popolazione;
d) i risultati dei prelievi effettuati nelle annate precedenti e lo sforzo di caccia;
e) l’organizzazione della gestione faunistica venatoria dei sub-comprensori e delle unità di gestione, la realizzazione dei centri di sosta e di controllo dei capi abbattuti;
f) l’eventuale definizione cartografica e progettuale degli interventi previsti di miglioramento ambientale e di prevenzione dei danni alle produzioni agricole;
g) il piano di prelievo ripartito per classi di sesso ed età e per unità di gestione;
h) la suddivisione degli introiti di gestione derivanti dalla cessione delle quote di prelievo e dei contributi annuali versati dai cacciatori dell’anno precedente e la loro destinazione.
3. I dati di cui alle lettere b),c), d) e g) sono inseriti nel portale regionale.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.