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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 79
Comprensorio e organi di gestione (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. I confini dei comprensori sono definiti dalla Regione nel PFVR.
2. I comprensori sono suddivisi in sub-comprensori, a loro volta divisi in unità di gestione (distretti, istituti faunistici, aree protette), che rappresentano la base minima territoriale per l’ attività gestionale. Le unità di gestione del cervo non possono frazionare le analoghe unità del capriolo. Le unità di gestione sono di tipo conservativo o parzialmente conservativa.
3. Nelle unità di gestione non conservative non appartenenti ai comprensori ACATER il prelievo può essere concesso per periodi temporali di maggiore durata, tenendo conto dei danni e degli impatti sulle attività antropiche.
4. Per ciascun comprensorio viene individuata una commissione tecnica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.