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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 77
Controllo della fauna selvatica (articolo 37 della l.r. 3/1994 )
1. Il proprietario o conduttore dei fondi sui quali si realizzano piani di controllo, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 37, comma 3 della l.r. 3/1994 , segnala la propria disponibilità a collaborare con la Regione per l’attuazione del piano tramite la procedura informatizzata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge regionale 25 novembre 2019, n. 70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015 ).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.