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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 73
Requisiti e mezzi per l’esercizio della caccia al cinghiale (articolo 28 bis della l.r. 3/1994 )
1. Sono abilitati alla gestione faunistico venatoria del cinghiale per la caccia in braccata e girata:
a) i cacciatori abilitati all’esercizio venatorio a seguito di superamento dell’esame di cui all’articolo 29, della l.r. 3/1994 successivamente al 1° gennaio 1997;
b) i cacciatori iscritti, alla data del 31 dicembre 1995, nei registri provinciali relativi alle squadre di caccia al cinghiale in braccata;
c) i cacciatori, privi dei requisiti di cui alle lettere a) e b), in possesso di attestato di frequenza rilasciato dalle associazioni venatorie per la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione relativi alle norme di comportamento e di sicurezza per la caccia al cinghiale in braccata e in girata;
d) i conduttori di cani da limiere abilitati dalla provincia o dalla Regione, sia per la partecipazione alla braccata, sia quali responsabili degli interventi in girata;
e) i conduttori abilitati dei cani da traccia iscritti negli specifici albi della provincia o della Regione, nell'esercizio delle specifiche attività di recupero.
2. Sono abilitati alla gestione faunistico venatoria del cinghiale per la caccia in selezione i cacciatori abilitati al prelievo selettivo sulla specie cinghiale.
3. Nel calendario venatorio può essere disciplinato il prelievo del cinghiale in forma singola e in girata in aree non vocate, da parte di cacciatori in possesso dei contrassegni inamovibili da apporre sui capi abbattuti, forniti dall’ATC, per il territorio di propria competenza.
4. La competente struttura della Giunta regionale, con specifico provvedimento può riconoscere la validità delle abilitazioni conseguite in altre regioni previa verifica dell’equipollenza del titolo posseduto.
5. La struttura competente della Giunta regionale gestisce l’albo regionale dei cacciatori di cinghiale in forma collettiva inserito nel portale RT CACCIA nel quale, per ogni cacciatore, sono registrate le abilitazione possedute.
6. Nella caccia in braccata al cinghiale sono utilizzabili:
a) fucile a canna liscia caricato con munizioni a palla unica;
b) armi a canna rigata di calibro non inferiore a 7 millimetri o 270 millesimi di pollice. È altresì ammesso l’uso di fucili a due o tre canne;
c) arco di potenza non inferiore a 50 libbre standard AMO, con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri;
d) apparecchi radio ricetrasmittenti, esclusivamente a fini di sicurezza.
7. I partecipanti alla caccia al cinghiale in braccata non possono portare cartucce a munizione spezzata. I battitori e i bracchieri possono portare cartucce caricate a salve.
8. Nella caccia di selezione al cinghiale sono utilizzabili le armi di cui al comma 6, lettera b) munite di ottica e lettera c).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.