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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 70
Gestione faunistico venatoria degli ungulati nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie (articoli 20 e 21 della l.r. 3/1994 )
1. Le aziende faunistico venatorie e agrituristico-venatorie al di fuori dei recinti, costituiscono ciascuna singole unità di gestione del piano annuale di gestione ungulati. In esse i censimenti e il prelievo degli ungulati sono organizzati ed effettuati a cura dal titolare dell’autorizzazione secondo le metodologie indicate nelle linee guida di cui all'articolo 66.
2. Il titolare provvede ad inserire nel portale indicato dalla competente struttura della Giunta regionale o ad inviare con le modalità stabilite dalla struttura competente della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno i dati di censimento, i risultati di prelievo dell'annata precedente e la proposta di piano per l'annata venatoria successiva, compilando gli specifici campi del modello informatizzato.
3. I risultati di prelievo debbono essere comunicati entro il secondo giorno del mese successivo. Il mancato invio del piano di prelievo e delle informazioni richieste, entro il termine stabilito possono comportare la sospensione del piano annuale e la mancata approvazione del piano di gestione degli ungulati.
4. Nelle AFV e nelle AAV al di fuori dei recinti il prelievo selettivo può essere eseguito da cacciatori muniti di abilitazione per la specie di riferimento anche conseguita in altre regioni o da cacciatori accompagnati da personale abilitato.
5. Gli ungulati abbattuti all’interno delle AFV e delle AAV devono essere registrati e bollati con corrispondenti contrassegni numerati inamovibili. Tali contrassegni sono predisposti dall’azienda secondo le specifiche indicate dalla struttura competente della Giunta regionale.
6. Nelle AFV, nelle AAV e nei recinti interni alle stesse durante i periodi consentiti dal calendario venatorio, la caccia al cinghiale può essere esercitata in selezione, in forma singola, in girata e in braccata indipendentemente dalla vocazionalità del territorio. Il titolare organizza il prelievo nel rispetto dei piani di prelievo assegnati, con l’obiettivo del suo completamento.
7. Il titolare dell’AAV situata in area vocata, sentiti gli ATC, organizza il prelievo del cinghiale in braccata, indicando le giornate, le modalità ed il numero dei partecipanti per ciascuna giornata. In assenza di collaborazione da parte dell’ATC questi può organizzare direttamente il prelievo. La stessa procedura si applica per la caccia di selezione agli ungulati in area vocata.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.