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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 7
Ambito di residenza venatoria e modalità di iscrizione (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. Ogni cacciatore con residenza anagrafica in Toscana ha diritto ad iscriversi ad almeno un ATC denominato ATC di residenza venatoria e per esercitare l’attività venatoria è obbligatoria l’iscrizione ad almeno un ATC toscano o di altra regione. Per chi pratica l’attività venatoria in via esclusiva all’interno di istituti faunistici privati non è necessaria l’iscrizione all’ATC.
2. Il comitato di gestione dell’ATC rilascia la prima iscrizione come residenza venatoria previa domanda del cacciatore e nel rispetto dell’indice di densità venatoria, salvo quanto previsto dal comma 5.
3. Ogni anno l’iscrizione all’ATC di residenza venatoria è confermata con il pagamento della quota di iscrizione che deve essere effettuata entro il 15 maggio.
4. La caccia anticipata alla fauna selvatica migratoria, se autorizzata, può essere esercitata esclusivamente nell’ATC di residenza venatoria.
5. All’ATC di residenza venatoria sono ammessi di diritto, anche in deroga all’indice di densità venatoria di cui all’articolo 5:
a) i cacciatori che hanno la residenza anagrafica in uno dei comuni del comprensorio così come definito dall’articolo 6 bis della l.r. 3/1994 ;
b) i proprietari o conduttori di fondi inclusi nel comprensorio e aventi superficie non inferiore a 3 ettari. In questi casi alla domanda è allegata la certificazione registrata attestante il titolo di godimento e l’estensione del fondo. Non costituiscono titoli idonei gli atti di comodato a titolo gratuito e i contratti di affitto rilasciati a più richiedenti, se non corrispondenti ad un numero di ettari pari ad almeno 3 per ciascuno dei contraenti.
6. Nel caso in cui le richieste di iscrizione all’ATC superino il numero dei cacciatori ammissibili, il comitato di gestione redige una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti requisiti, per ciascuno dei quali è attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in caso di parità:
a) residenza nei comuni toscani ad alta densità venatoria, individuati sulla base di una densità abitativa pari o superiore ad un cittadino residente ogni 1.000 metri quadrati e con un rapporto tra superficie agro-silvo-pastorale e numero di cacciatori residenti uguale o inferiore a 2 ettari per cacciatore (punti 5);
b) residenza nel territorio della provincia in cui ricade l’ATC (punti 5); c) residenza in comuni toscani confinanti con l’ATC (punti 5);
d) nascita in un comune ricadente nel comprensorio (punti 1);
e) sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio (punti 5)

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.