Menù di navigazione

Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 66
Monitoraggio degli ungulati (articolo 13 quater della l.r. 3/1994 )
1. La competente struttura della Giunta regionale indica in apposite linee guida le modalità per il monitoraggio e la redazione dei piani di prelievo degli ungulati da parte degli ATC, dei titolari degli istituti faunistici e dei responsabili delle aree protette.
2. I dati relativi al monitoraggio sono inseriti nell’apposito portale per la gestione faunistico venatoria regionale. Gli ATC si dotano di sistemi “web-gis” di raccolta, gestione e comunicazione dei dati informatizzati compatibili con il portale regionale e ne garantiscono l’accesso da parte degli uffici regionali.
3. Fino alla predisposizione del portale regionale per la gestione faunistico venatoria i dati di cui al comma 2 devono essere inviati con le modalità stabilite dalla competente struttura della Giunta regionale su specifiche schede predisposte dalla competente struttura della Giunta regionale.
4. Gli ATC organizzano la raccolta dei dati di censimento, monitoraggio e prelievo in modo omogeneo da parte dei cacciatori iscritti, raccogliendoli per unità di gestione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.