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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 64
Uso di richiami negli appostamenti (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Negli appostamenti fissi in cui sia presente un cacciatore con opzione ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 non possono essere complessivamente usati più di quaranta richiami vivi, con il limite di non più di dieci di cattura per ciascuna specie. Il limite quantitativo non si applica alle forme domestiche.
2. Negli appostamenti fissi in cui siano presenti esclusivamente cacciatori con opzione ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 e negli appostamenti temporanei non possono essere complessivamente usati più di quindici richiami vivi, di cui non più di dieci di cattura. Il limite quantitativo non si applica alle forme domestiche.
3. Negli appostamenti fissi possono essere utilizzati, incluse le forme domestiche, solo i richiami specifici della tipologia di riferimento fatta eccezione per gli appostamenti fissi di cui all’articolo 52, comma 2, lettera a) in cui possono essere usati anche richiami vivi appartenenti alla specie pavoncella e quelli di cui alla lettera d) in cui possono essere usati anche richiami vivi appartenenti alla specie allodola.
4. Gli uccelli di allevamento appartenenti alle specie acquatiche possono rimanere nelle voliere di mantenimento interne all’impianto anche in ore notturne, purché le voliere siano collocate con un lato sull’argine o a distanza non superiore a 10 metri dallo stesso; il lato della voliera più lontano dall’argine non può essere a distanza superiore a 30 metri dall’argine stesso. In caso di più capanni autorizzati, gli uccelli consentiti possono essere detenuti in un’unica voliera.
5. Durante il periodo di vigenza di provvedimenti che limitano o vietano l’uso di richiami vivi appartenenti all’ordine dei caradriformi e degli anatidi, negli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri di cui all’articolo 52, comma 2, lettere c) e d) è consentita l’utilizzazione a fini di richiamo del piccione domestico.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.