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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 62
Distanze per il recupero dei capi feriti e l’allenamento e addestramento dei cani (articolo 34 della l.r 3/1994 )
1. I titolari di autorizzazione di appostamento fisso di cui all’articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), i cacciatori da loro autorizzati e i cacciatori che esercitano la caccia da appostamento temporaneo possono procedere al recupero degli animali feriti con l’uso del fucile per un raggio di 50 metri dall’appostamento, purché si tratti comunque di area soggetta a caccia programmata.
2. I titolari di autorizzazione di appostamento fisso di cui all’articolo 52, comma 2, lettera d) e i cacciatori da loro autorizzati all’uso dello stesso possono procedere al recupero degli animali feriti con l’uso del fucile all’interno della superficie allagata e lungo il perimetro dell’argine di contenimento del lago.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 e ai cacciatori che hanno optato ai sensi dell’articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 nei periodi in cui è vietata la caccia vagante o in caso di esercizio venatorio in ATC nei quali non sono iscritti.
4. E’ vietato l’allenamento e l’addestramento dei cani ad una distanza inferiore a 50 metri dagli argini di contenimento dei laghi artificiali con appostamento ai sensi dell’articolo 52, comma 2, lettera d) o 100 metri dal centro dell’appostamento in caso di appostamenti di cui all’articolo 52, comma 2, lettera c).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.