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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 61
Validità delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Dopo il primo anno di validità dell’autorizzazione per gli appostamenti fissi, il titolare dell’autorizzazione, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ciascun anno deve pagare la tassa di concessione regionale a titolo di conferma annuale dell’appostamento. Il titolare dell’autorizzazione deve inviare l’attestazione di tale pagamento alla competente struttura della Giunta regionale allegandola all’apposito modulo ove è dichiarata anche la conferma della disponibilità dei luoghi.
2. Il mancato pagamento della tassa di concessione regionale entro il termine di cui al comma 1, salva l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 58, comma 1, lettera q) della l.r. 3/1994 , non produce decadenza a condizione che il pagamento avvenga entro il termine del 31 marzo.
3. Le autorizzazioni per l’appostamento fisso decadono:
a) in caso di modificazione abusiva della dislocazione del capanno autorizzato;
b) in caso di dichiarazioni mendaci in ordine a quanto previsto all’articolo 60;
c) in caso di sopravvenuta indisponibilità del terreno in cui è ubicato l’appostamento a meno di richiesta di una nuova collocazione da parte del titolare. La richiesta deve pervenire al settore competente entro sessanta giorni dalla comunicazione di indisponibilità;
d) in caso di mancato rinnovo della licenza di caccia da parte del titolare o di revoca della stessa fatto salvo quanto previsto all’articolo 60, comma 13;
e) in caso di mancato pagamento della tassa di concessione regionale dovuta per ciascuna annualità entro il temine fissato dal comma 1.
4. In caso di decadenza le successive richieste di autorizzazione devono essere considerate a tutti gli effetti come nuove autorizzazioni.
5. Entro novanta giorni dalla cessazione dell’attività o dalla notifica degli atti di decadenza o presa d’atto della rinuncia, il titolare dell’autorizzazione provvede alla rimozione di tutti gli appostamenti e delle eventuali strutture, nonché alla riconsegna alla struttura competente della Giunta regionale delle tabelle e dell’originale dell’autorizzazione. Per gli appostamenti il cui titolare non effettui la conferma annuale entro il termine di cui ai commi 1 e 2, il termine per la rimozione è fissato al 30 giugno del medesimo anno.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.