Menù di navigazione

Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 60
Autorizzazioni per gli appostamenti fissi (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Nella richiesta di autorizzazione per gli appostamenti fissi e per i complementari devono essere indicate le coordinate GPS nel sistema di riferimento Gauss-Boaga, con un margine di tolleranza di 5 metri, e deve essere dichiarata, ai sensi Sito esternod.p.r. 445/2000 la disponibilità dei luoghi in cui si colloca l’appostamento fisso e gli eventuali appostamenti complementari.
2. La competente struttura della Giunta regionale, fermo restando il numero degli appostamenti fissi rilasciato nell’annata venatoria 1989/1990 a livello regionale secondo quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 5, comma 3 della l. 157/1992 , autorizza per ciascun territorio provinciale un ulteriore numero di appostamenti fissi in numero non superiore al 30 per cento di quelli attivi nella stagione venatoria 2019/2020. Gli appostamenti fissi e gli eventuali complementari sono soggetti al pagamento della tassa di concessione regionale.
3. Le richieste di nuove autorizzazioni devono essere presentate alla competente struttura della Giunta regionale, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo di ogni anno. Entro il 30 giugno la struttura competente della Giunta regionale comunica agli interessati l’eventuale motivato non accoglimento della richiesta. Trascorso il termine senza che all’interessato sia pervenuta alcuna comunicazione la domanda s’intende accolta.
4. La Regione rilascia, fino al concorso del raggiungimento del limite numerico di cui al comma 2, le autorizzazioni ancora disponibili secondo il seguente ordine di priorità:
a) soggetti in possesso della tipologia di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 ;
b) soggetti disabili in possesso di certificato di invalidità rilasciato a seguito di istanza presentata all’INPS;
c) soggetto richiedente più anziano di età.
5. Nel caso in cui siano presentate richieste di autorizzazioni per appostamento fisso che vanno a interferire tra loro rispetto alle distanze minime e previste all’articolo 55, comma 1, o che eccedano eventuali limiti posti ai sensi dell’articolo 59, comma 1 la struttura competente della Giunta regionale provvede a rilasciare l’autorizzazione avendo riguardo al seguente ordine di priorità:
a) soggetti in possesso della tipologia di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 ;
b) soggetti disabili in possesso di certificato di invalidità rilasciato a seguito di istanza presentata all’INPS;
c) soggetto richiedente più anziano di età.
6. I titolari di autorizzazione per appostamento fisso devono essere in possesso di porto d’armi ad uso di caccia.
7. I cacciatori in possesso dell’opzione di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera c) della l.r. 3/1994 , possono essere titolari di un solo appostamento fisso per tutto il territorio regionale. I cacciatori in possesso dell’opzione di caccia di cui all’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 possono essere titolari al massimo di cinque appostamenti fissi per tutto il territorio regionale situati in qualunque ATC toscano ad esclusione dei titolari degli appostamenti autorizzati in numero superiore a cinque antecedentemente all’entrata in vigore del d.p.g.r. 48/R/2017.
8. Solo i cacciatori residenti anagraficamente in Toscana possono essere titolari di appostamenti fissi in ATC ai quali non sono iscritti, salvo quanto previsto al comma 9.
9. Gli appostamenti autorizzati ai cacciatori non residenti anagraficamente in Toscana alla data di entrata in vigore del presente regolamento, restano validi in deroga a quanto previsto al comma 8, a condizione che il cacciatore sia iscritto all’ATC in cui si trova l’appostamento.
10. Nelle AFV, le autorizzazioni vengono rilasciate esclusivamente al titolare dell’azienda in possesso di porto d'armi ad uso caccia o a persona in possesso di tali requisiti da questi formalmente designata.
11. L’autorizzazione all’appostamento fisso deve essere esibita anche in copia al personale di vigilanza dal titolare o in assenza del titolare dai cacciatori presenti nell’appostamento.
12. Il titolare dell’autorizzazione deve esporre in modo visibile sull’esterno dell’appostamento principale e sugli eventuali appostamenti complementari le tabelle rilasciate dalla competente struttura della Giunta regionale recanti la scritta “Appostamento fisso di caccia - sigla della provincia, numero progressivo sigla tipo appostamento”. In luogo della tabella originale può essere esposta all’esterno dell’appostamento principale e sugli eventuali complementari una copia della tabella.
13. L’autorizzazione in corso di validità può essere trasferita dal titolare ad altro cacciatore, nel rispetto dei limiti di cui al comma 7, previa richiesta scritta alla competente struttura della Giunta regionale nella quale viene dichiarato, ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , la disponibilità dei luoghi in cui è collocato l’appostamento. Per gli appostamenti in corso di validità, in caso di decesso del titolare, l’autorizzazione può essere trasferita al primo della lista dei frequentatori, se in possesso di porto d’armi o a persona da lui individuata, all’interno della lista dei frequentatori, in possesso del porto d’armi nel termine massimo di centoventi giorni dal decesso, mediante comunicazione scritta di chi acquisisce la titolarità in cui si dichiara il consenso del proprietario del terreno.
14. In caso di trasferimento dell’autorizzazione ad altro cacciatore ai sensi del comma 13 l’appostamento è considerato a tutti gli effetti appostamento preesistente, anche ai fini del rispetto delle distanze.
15. La richiesta di nuova collocazione di un appostamento autorizzato è presentata alla competente struttura della Giunta regionale indicando le coordinate GPS del nuovo punto richiesto con le modalità dei sistemi di riferimento di cui al comma 1, dichiarando la disponibilità dei luoghi ove intende trasferire l’appostamento già autorizzato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta la competente struttura della Giunta regionale comunica al richiedente, l’eventuale motivato non accoglimento della richiesta. Trascorso il termine senza che all’interessato sia pervenuta alcuna comunicazione la domanda s’intende accolta.
16. Per finalità statistiche e di controllo la competente struttura della Giunta regionale aggiorna ogni anno il catasto degli appostamenti fissi.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.