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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 59
Distanze degli appostamenti dalle aree di divieto di caccia (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Nell’impianto degli appostamenti fissi deve essere rispettata una distanza non inferiore a 200 metri dalle aree di divieto di caccia. Dette distanze sono misurate con le stesse modalità previste dall’articolo 58, comma 1.
2. La distanza di cui al comma 1 deve essere rispettata anche in caso di impianto di appostamenti complementari. In tal caso la distanza dall’area a divieto di caccia è misurata dal centro dell’appostamento complementare.
3. Gli appostamenti temporanei devono rispettare una distanza non inferiore a 100 metri dalle aree di divieto di caccia.
4. Le distanze di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai fondi chiusi, alle zone di rispetto venatorio, alle foreste demaniali, ai divieti speciali di caccia istituiti ai sensi dell’articolo 33 della l. r. 3/1994 , ai divieti di caccia che non hanno come fine la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica e ai divieti di caccia posti in regioni confinanti.
5. I commi 1 e 2 non si applicano:
a) agli appostamenti fissi preesistenti alla istituzione delle aree di divieto;
b) agli appostamenti fissi preesistenti alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 48/R/2017.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.