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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 58
Norme generali sulle distanze degli appostamenti (articolo della 34 l.r. 3/1994 )
1. Le distanze fra appostamenti sono misurate, ridotte all’orizzontale, dal centro del capanno principale nel caso di appostamenti fissi di cui all’articolo 52, comma 2) lettere a), b) e c) o dal bordo dei laghi artificiali nel caso di appostamenti fissi di cui all’articolo 52, comma 2), lettera d).
2. Nella fascia di confine con altre regioni la cui normativa preveda distanze fra appostamenti diverse da quelle previste nel presente regolamento, le autorizzazioni sono rilasciate applicando la distanza minore fra quelle previste dalle normative delle regioni interessate.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 55 non si applicano agli appostamenti autorizzati prima dell’entrata in vigore del d.p.g.r. 48/R/2017.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.