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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 55
Distanze fra gli appostamenti fissi (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Nella realizzazione degli appostamenti fissi, nel territorio di caccia programmata, deve essere rispettata la distanza minima di 200 metri da altri appostamenti fissi salvo le seguenti eccezioni:
a) gli appostamenti fissi ai colombacci di cui all’articolo 52, comma 2, lettera b) devono essere costruiti ad almeno 700 metri da appostamenti dello stesso tipo;
b) gli appostamenti fissi per palmipedi e trampolieri di cui all’articolo 52, comma 2, lettere
c) e d) devono essere costruiti ad almeno 400 metri tra loro.
2. Nel PFVR per la gestione di particolari territori la distanza tra appostamenti fissi a colombacci di cui al comma 1, lettera a) può essere ridotta fino a metri 350.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.