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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 54
Zone di impianto degli appostamenti (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Nel PFVR sono individuate le zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi o gli appostamenti complementari di cui all’articolo 57. Il PFVR può, altresì, prevedere per particolari territori limitazioni nel numero e nella tipologia degli appostamenti fissi autorizzabili.
2. Gli appostamenti fissi, già costituiti alla data di entrata in vigore della Sito esternol. 157/1992 , permangono fino al termine della fruizione continuativa da parte dello stesso titolare di autorizzazione, anche in deroga a quanto indicato al comma 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.