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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 53
Appostamenti temporanei (articolo 34 della l.r. 3/1994 )
1. Costituiscono appostamento temporaneo di caccia, con o senza l’uso di richiami, tutti i momentanei e superficiali apprestamenti di luoghi destinati all’attesa della fauna selvatica, effettuati utilizzando di norma capanni in tela o altro materiale artificiale o vegetale, che non comportino alcuna modifica di sito e non presentino alcun elemento di persistenza.
2. Sono, altresì, considerati appostamenti temporanei le zattere e le altre imbarcazioni, purché saldamente e stabilmente ancorate durante l’esercizio venatorio.
3. Per la costruzione degli appostamenti temporanei può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, purché appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente ed è vietato utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola.
4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell’abbandono e comunque al termine della giornata venatoria.
5. Gli appostamenti per la caccia di selezione agli ungulati sono sempre considerati appostamenti temporanei, non sono soggetti alle disposizioni di cui agli articoli 56, 59 e possono essere lasciati in essere con il consenso del proprietario del terreno o del conduttore del fondo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.