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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 49
Uccelli utilizzabili come richiami vivi (articolo 40 della l.r 3/1994 )
1. Sono utilizzabili come richiami vivi gli uccelli appartenenti alle seguenti specie selvatiche: allodola, alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, gazza, ghiandaia, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio e tordo sassello. Sono inoltre utilizzabili le forme domestiche del piccione e dell’anatra.
2. Tutti gli uccelli allevati appartenenti alle specie di cui al comma 1 e inanellati ai sensi dell’articolo 47, comma 3, dell’articolo 48, comma 4 e dell’articolo 51, comma 2 possono essere utilizzati come richiami vivi per uso di caccia se identificati mediante anello inamovibile e numerato rilasciato ai sensi dell’articolo 34, comma 3 bis della l.r. 3/1994 . L’anello rilasciato dalla Regione Toscana è l’unico ad avere valore legale ai fini dei controlli per la legittima detenzione ed utilizzo. L’obbligo degli anelli identificativi inamovibili e numerati non sussiste per le forme domestiche del piccione e dell’anatra.
3. Tutti gli uccelli da richiamo di cattura detenuti dai cacciatori sono registrati nell’apposito portale per la gestione faunistico venatoria regionale.
4. Tutte le variazioni riguardanti la detenzione di uccelli di cattura devono essere comunicate alla competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.