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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 47
Detenzione e allevamento di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali (articolo 40 della l.r 3/1994 )
1. La detenzione e l’allevamento di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali è soggetta ad autorizzazione regionale. Per le specie autoctone appartenenti ai rapaci (ordini Accipitriformes, Falconiformes e Strigiformes) l’autorizzazione alla detenzione è disciplinata dalla normativa vigente in materia di commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES). Il soggetto autorizzato ai sensi della suddetta normativa comunica alla competente struttura della Giunta regionale l’autorizzazione e l’ eventuale cessazione della detenzione.
2. Coloro che intendono esercitare l’attività di allevamento di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone devono essere iscritti ad una associazione ornitologica nazionale o dell’unione europea legalmente costituita. Il titolare deve tempestivamente comunicare alla struttura competente della Giunta regionale l’eventuale variazione dell'associazione a cui risulta iscritto.
3. Coloro che intendono esercitare l’attività di allevamento di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone devono provvedere ad identificare i pullus con anello inamovibile e numerato non oltre il decimo giorno dalla nascita. E’ fatta eccezione per i pullus degli anatidi che devono essere inanellati non oltre il sessantesimo giorno dalla nascita.
4. Gli adempimenti previsti dai commi 2 e 3 non si applicano alla detenzione o allevamento delle specie fagiano, starna e pernice rossa.
5. Gli anelli utilizzabili sono forniti all’allevatore dall’associazione ornitologica di appartenenza. Ogni anello deve indicare la sigla dell’associazione, il numero di matricola dell’allevatore, la lettera di indicazione del diametro dell’anello, il numero progressivo e l’anno di nascita del soggetto.
6. Negli allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali non possono essere allevate specie ungulate e, in caso di allevamento di specie cacciabili, non possono essere detenuti più di dieci riproduttori per ogni specie.
7. Oltre che per le finalità specifiche dell’allevamento, i soggetti allevati, accompagnati da idonea certificazione sanitaria, possono essere utilizzati anche per il ripopolamento.
8. Tutti gli uccelli detenuti e allevati appartenenti alle specie selvatiche possono essere esposti nelle fiere e per le manifestazioni canore purché identificati mediante anello inamovibile e numerato e accompagnati dalla ricevuta – certificato di provenienza.
9. I soggetti allevati o detenuti ai sensi del presente articolo, appartenenti alle specie di cui all’articolo 49, comma 1 possono essere utilizzati come richiami per l’attività venatoria solo se inanellati ai sensi dell’articolo 34, comma 3 bis della l.r. 3/1994 .
10. La competente struttura della Giunta regionale può autorizzare la detenzione temporanea di singoli soggetti in difficoltà appartenenti alla fauna selvatica, non immediatamente reinseribili in natura. Nell'autorizzazione sono disposte le prescrizioni relative alle modalità di custodia.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.