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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 46
Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento (articolo 39 della l.r 3/1994 )
1. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono destinati alla produzione di specie tipiche regionali per uso venatorio.
2. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono segnalati lungo il confine delle recinzioni perimetrali, secondo le modalità dell’articolo 26 della l.r. 3/1994 , con tabelle che recano la scritta “Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento - Divieto di caccia”.
3. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento possono avere una fascia di rispetto di 100 metri, nella quale è vietata la caccia.
4. Negli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento devono essere utilizzate specifiche strutture ed impianti di allevamento e deve essere mantenuta una densità di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall’istituto superiore per la protezione e la ricerca (ISPRA) e di seguito indicati:
a) per il fagiano: dai trenta ai sessanta giorni d’età 0,5 metri quadri/capo, oltre i sessanta giorni d’età 1 metro quadro/capo;
b) per il fagiano di qualità secondo i parametri disposti dalla competente struttura della Giunta regionale: dai venti ai quaranta giorni d’età 0,5 metri quadri/capo, oltre i quaranta giorni d’età 2,5 metri quadri/capo e applicando le specifiche disposizioni indicate dalla competente struttura della Giunta regionale;
c) per le pernici: dai trenta ai sessanta giorni d’età 0,25 metri quadri/capo, oltre i sessanta giorni d’età 1 metro quadro/capo;
d) per le lepri in recinto: 100 metri quadri/capo.
5. L’allevamento per fini di ripopolamento di tutte le specie selvatiche è soggetto alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia sanitaria.
6. Gli allevamenti per fini di ripopolamento di ungulati autorizzati alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 48/R/2017 sono dotati di recinzioni per evitare la fuoriuscita di animali. La competente struttura della Giunta regionale può definire specifiche caratteristiche tecniche delle recinzioni con riferimento alle diverse specie.
7. La fauna selvatica degli allevamenti per fini di ripopolamento è ceduta accompagnata da idonea certificazione sanitaria.
8. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento possono aderire alle indicazioni prescritte da eventuali disciplinari di qualità predisposti dalla Regione.
9. Il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente articolo e di quanto previsto da eventuali disciplinari di qualità ai quali gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento hanno aderito è effettuata dalla commissione di cui all’articolo 17 comma 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.