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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 45
Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica (articoli 39, 40, 41 della l.r 3/1994 )
1. La domanda di autorizzazione o la comunicazione di cui agli articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/1994 , contiene:
a) la tipologia di allevamento prescelta; b) la localizzazione dell’allevamento;
c) l’elenco delle specie di fauna autoctona regionale che si intendono allevare;
d) le tecniche di allevamento che si intendono adottare;
e) le strutture in dotazione all’allevamento.
2. I titolari degli allevamenti di cui agli articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/1994 devono tenere un registro vidimato dalla struttura competente della Giunta regionale e a disposizione del personale di vigilanza per eventuali controlli.
3. Nel registro sono indicati a cura del titolare:
a) il numero di riproduttori e loro origine;
b) la natalità;
c) la mortalità;
d) le cessioni, con l’indicazione del nome dell’acquirente;
e) gli eventi patologici significativi;
f) i controlli sanitari ed amministrativi eseguiti.
4. Per la lepre e il cinghiale in recinto i dati di cui al comma 3, lettere b) e c) possono non essere indicati.
5. In caso di cessione a terzi dei soggetti allevati, all’acquirente deve essere rilasciata una ricevuta-certificato di provenienza su modulo numerato. Il modulo può essere realizzato in forma digitale o cartacea. In questo caso deve essere compilato in duplice copia, una per l’allevatore e una per l’acquirente, deve riportare la specie e il numero di capi ceduti, il nominativo dell’acquirente e gli estremi dell’autorizzazione dell’allevamento. In caso di cessione di uccelli appartenenti all’avifauna autoctona deve essere riportato anche il numero dell’anello identificativo, nel caso degli ungulati deve essere riportato il numero del contrassegno.
6. Le strutture in dotazione all’allevamento devono essere idonee ad impedire la fuoriuscita dei capi allevati. La fuga di animali allevati derivante da incuria e/o inadeguatezza delle strutture utilizzate è considerata immissione di fauna non autorizzata.
7. Tutti i capi ungulati prima della cessione devono essere marcati con contrassegni numerati inamovibili il cui modello è approvato dalla competente struttura della Giunta regionale, unitamente alla modalità di registrazione.
8. Fatte salve le autorizzazioni esistenti, dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 05 settembre 2017, n. 48/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” non sono autorizzabili allevamenti a scopo di ripopolamento relativi a cervidi, bovidi e cinghiale. I capi attualmente detenuti non destinati alla macellazione o ad allevamenti autorizzati, possono essere immessi esclusivamente in strutture recintate poste entro le aziende faunistiche, agrituristico venatorie e aree addestramento cani ove non sia fatto divieto di immissione dal PFVR.
9. L’autorizzazione all’allevamento di specie autoctone appartenenti ai rapaci (ordini Accipitriformes, Falconiformes e Strigiformes) è disciplinata dalla normativa vigente in materia di commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES). Il soggetto autorizzato comunica alla competente struttura della Giunta regionale l’autorizzazione e l’eventuale cessazione dell’attività.
10. I capi di ungulati provenienti da allevamenti a scopo alimentare, qualora non destinati alla macellazione o ad altri allevamenti autorizzati, possono essere immessi in strutture recintate situate dentro le AFV, le AAV e le aree addestramento cani ove non sia fatto divieto di immissione dal PFVR.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.