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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 44
Aree sottratte alla caccia programmata (articolo 25 della l.r. 3/1994 )
1. Le richieste di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia di cui all’articolo 25 della l.r. 3/1994 sono accolte qualora non contrastino con l’attuazione del PFVR e ricadono in una delle seguenti fattispecie:
a) superfici di terreno di ampiezza e caratteristiche ambientali tali da consentire l’effettivo svolgimento di un’azione di tutela e salvaguardia della fauna selvatica e non inferiori a 200 ettari accorpati. Tale estensione può essere raggiunta col concorso di fondi appartenenti a proprietari e conduttori confinanti.
b) superfici di terreno nelle quali vengano condotti programmi sperimentali di allevamento e coltivazione attuati con finanziamenti pubblici finalizzati alla ricerca scientifica ed all’innovazione tecnologica.
2. L’autorizzazione di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia di cui all’articolo 25 della l.r. 3/1994 ha validità corrispondente alla validità del PFVR.
3. Nelle superfici di cui al presente articolo si possono effettuare interventi di controllo delle popolazioni di ungulati ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 .
4. Nelle superfici di cui al presente articolo non vengono riconosciuti i danni arrecati dalla fauna selvatica.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.