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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 41
Costituzione e rinnovo delle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani (articolo 24 della l.r. 3/1994 )
1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aree per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani nel rispetto del PFVR.
2. L’autorizzazione ha validità corrispondente al PFVR e può essere rinnovata.
3. La competente struttura della Giunta regionale con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani.
4. La domanda di autorizzazione per la costituzione delle aree per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani di cui all’articolo 24 della l.r. 3/1994 deve essere presentata alla competente struttura della Giunta regionale, corredata dai seguenti documenti:
a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell’estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;
b) atti comprovanti il titolo di proprietà e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , salvo copia degli stessi non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;
c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell’area, vincolante per tutta la durata dell’autorizzazione;
d) atti da cui risulta da parte di tutti gli interessati l’individuazione del richiedente quale titolare formalmente delegato a rappresentare l’area per l’addestramento, l’allenamento e le gare per cani nei confronti della Regione; in tale atto devono essere determinati i poteri ad esso assegnati, le norme per la sua sostituzione e la nomina di un eventuale sostituto con i relativi poteri assegnati;
e) proposta di regolamento di gestione con indicazione dell’elenco delle specie di fauna selvatica appartenenti alla fauna autoctona che si intende immettere ed eventualmente abbattere, tempi e modalità di utilizzazione dell’area. Eventuali variazioni nel corso di validità dell’autorizzazione devono essere comunicate alla regione per l’approvazione;
f) fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
g) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove è individuato il perimetro dell’area addestramento cani.
5. Per le aree addestramento cani di nuova istituzione è necessario produrre tutta la documentazione di cui al comma 4, lettere da a) a g).
6. Per le aree addestramento cani con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza, in cui non siano previste variazioni nell’assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) e g) può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva  ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.
7. Per le aree addestramento cani con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza in cui siano previste variazioni nell’assetto territoriale, la documentazione di cui al comma 4, lettere b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva  ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , in cui il richiedente dichiara che non ci sono altre variazioni.
8. L’autorizzazione è rilasciata prioritariamente a associazioni venatorie o cinofile, agli imprenditori agricoli professionali di cui alla l.r. 45/2007 e gli altri imprenditori agricoli singoli o associati.
9. Nel caso di area ricadente in AAV il titolare dell’azienda stessa è tenuto comunque alla presentazione della domanda di autorizzazione in cui specificare tempi e modalità di esercizio, corredata dalla sola planimetria catastale.
10. Con delibera della Giunta regionale sono approvate le modalità ed i tempi relativi al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di gare cinofile e prove cinotecniche temporanee senza sparo.
11. In caso di modifica del piano faunistico venatorio regionale durante la stagione venatoria, l’attività all’interno dell’area addestramento cani è comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa.
12. Tutti gli oneri derivanti, compresa la tabellazione, sono a carico del titolare dell’area addestramento cani.
13. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o trasformazioni.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.