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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 4
Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria (articolo 10 l.r. 3/1994 )
1. L’osservatorio per la fauna e l’attività venatoria collabora con gli ATC, ARTEA, gli istituti pubblici e privati individuati dalla l.r. 3/1994 , le polizie provinciali e la polizia della Città Metropolitana di Firenze per la raccolta dei dati inerenti, i danni alle produzioni agricole, l’impatto della fauna selvatica sulle altre attività antropiche, le immissioni, i censimenti, le stime, gli abbattimenti e le azioni di controllo delle popolazioni selvatiche, i miglioramenti ambientali, l’attività venatoria e di ogni altro dato ritenuto utile per le proprie finalità.
2. Gli ATC, ARTEA, gli istituti pubblici e privati individuati dalla l.r. 3/1994 , le polizie provinciali e la polizia della Città Metropolitana di Firenze mettono a disposizione dell’osservatorio per la fauna e l’attività venatoria i dati in loro possesso mediante procedure e modulistica individuata dal settore competente.
3. Per l’elaborazione, la pubblicazione e la digitalizzazione di relazioni, rapporti e resoconti previsti dalla normativa regionale, nazionale e sovranazionale di riferimento, l’osservatorio per la fauna e l’attività venatoria può collaborare con soggetti esterni, sia pubblici che privati o del terzo settore nel rispetto della normativa vigente.
4. L’osservatorio per la fauna e l’attività venatoria pubblica un periodico digitale, con cadenza mensile, contenente i dati raccolti ed elaborati, approfondimenti di natura scientifica, gli indirizzi e le strategie in ambito venatorio della Regione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.