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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 36
1. Ad esclusione degli ungulati, i capi immessi devono provenire da allevamento. Tutte le specie immesse devono appartenere a specie selvatiche proprie della fauna regionale. Gli ungulati, oggetto di immissioni, devono essere detenuti in recinti idonei che non ne permettano la fuoriuscita.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.