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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 35
Esercizio della caccia nelle aziende agrituristico venatorie (articolo 21 della l.r. 3/1994 )
1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 7 della l.r. 3/1994 , l’attività venatoria nelle AAV è consentita alle persone autorizzate esclusivamente su fauna selvatica proveniente da allevamento, ad eccezione della caccia agli ungulati che si svolge secondo le modalità di cui agli articoli 68, comma 2 e 70, comma 7, alle specie predatrici e opportunistiche di cui all’articolo 21, comma 9 della l.r. 3/1994 , durante tutta la stagione venatoria ad eccezione dei giorni di martedì e venerdì.
2. Nelle AAV è vietata la caccia alla fauna selvatica migratoria ad eccezione del germano reale e della quaglia provenienti da allevamento.
3. Nelle AAV il titolare dell’autorizzazione può consentire gare cinofile, nonché l’allenamento e l’addestramento dei cani con permesso giornaliero, mensile o stagionale senza necessità di annotazione sul registro.
4. Nelle AAV possono inoltre essere autorizzate recinzioni destinate alla caccia al cinghiale, al muflone, al daino, al capriolo e al cervo, ove si cacciano gli animali appositamente immessi. Per la caccia al cinghiale nelle aree recintate possono essere utilizzati i cani e per il recupero di capi ungulati feriti possono essere utilizzati cani da traccia. La caccia alla lepre è consentita esclusivamente su soggetti immessi all’interno di aree recintate.
5. Nelle AAV possono essere autorizzate recinzioni destinate all’allenamento e all’addestramento dei cani per la lepre ed il cinghiale con e senza abbattimento.
6. I piani di prelievo di cui all’articolo 21, comma 9 della l.r. 3/1994 sono attuati dalle AAV sentiti gli ATC. Gli ATC inoltrano alla Giunta regionale le proprie valutazioni su tali piani.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.