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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 3
Gestione faunistica del territorio a caccia programmata (articolo 12 l.r. 3/94 )
1. Gli ATC provvedono entro il 30 aprile di ogni anno a trasmettere alla Regione Toscana la previsione delle immissioni da effettuare e un resoconto di quanto svolto l’anno precedente. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 12, comma 2 della l.r. 3/1994 , impartisce direttive per lo svolgimento dell’attività di immissione di selvaggina.
2. Nel caso in cui la ricostituzione della fauna selvatica tramite le convenzioni di cui all’articolo 17, comma 3 bis della l.r. 3/1994 non è sufficiente a coprire le immissioni di cui al comma 1, gli ATC provvedono ad approvvigionarsi sul libero mercato nel rispetto Sito esternodel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
3. La competente struttura della Giunta regionale approva il disciplinare regionale per l'allevamento e le immissioni di piccola fauna selvatica stanziale che individua le caratteristiche qualitative per le diverse tipologie di capi.
4. La competente struttura della Giunta regionale effettua annualmente controlli a campione presso gli ATC per verificare il rispetto delle norme contenute nel disciplinare di cui al comma 3.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.