Menù di navigazione

Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 25
1. Le AFV non possono avere recinzioni perimetrali tali da impedire il libero passaggio della piccola fauna selvatica stanziale.
2. Per il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende, la competente struttura della Giunta regionale può autorizzare la costruzione di recinzioni, distanti almeno 100 metri dai confini, per la produzione di fauna selvatica da destinare al ripopolamento dell’azienda stessa. In tali recinti la caccia è vietata.
3. Possono inoltre essere autorizzate recinzioni di ampiezza massima pari al 20 per cento della superficie dell’azienda e non inferiore a 50 ettari, destinate alla caccia al cinghiale, al muflone, al daino, al capriolo e al cervo all’interno dei quali, fatta eccezione per la volpe, ogni altra forma di caccia è vietata nei periodi di utilizzazione. Per l’abbattimento  del cinghiale, in tali aree recintate possono essere utilizzati i cani. Per il recupero di capi ungulati feriti possono essere utilizzati cani da traccia.
4. Le recinzioni di cui ai commi 2 e 3 non devono permettere la fuoriuscita degli animali immessi. La fuga di animali derivante da incuria o inadeguatezza delle recinzioni è considerata immissione di fauna non autorizzata.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.