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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 24
Piano annuale di assestamento e prelievo (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. Il piano annuale di assestamento e prelievo di cui   all’articolo 20, comma 7 della l.r. 3/1994   è presentato  alla competente struttura della Giunta regionale entro il 30 aprile, anche facendo ricorso, ove disponibili, alle apposite modalità di inserimento digitale.
2. Il piano annuale di assestamento e prelievo contiene:
a) stima delle specie stanziali presenti in azienda, con particolare riferimento a quella in indirizzo, effettuate secondo metodologie indicate dal PFVR. Tale stima deve essere asseverata da un tecnico abilitato con specifiche competenze in materia di gestione della fauna;
b) quantificazione delle immissioni di fauna selvatica previste e periodi di immissione garantendo la presenza di popolazioni consistenti della specie in indirizzo privilegiando nella massima misura possibile la riproduzione naturale;
c) piano di prelievo;
d) interventi di recupero e valorizzazione ambientale individuati cartograficamente: la superficie in ettari destinata alle colture a perdere per l’alimentazione della fauna selvatica non deve essere inferiore al 3 per cento della superficie aperta;
e) periodo previsto per la caccia al cinghiale, al muflone, al daino, al capriolo e al cervo in strutture recintate;
f) consuntivo dei capi abbattuti e delle giornate di caccia autorizzate nell’annata precedente, suddivise tra piccola fauna selvatica stanziale, migratoria e ungulati;
g) copia del versamento dei conferimenti.
3. Il piano di prelievo prevede:
a) una quantità di prelievi non superiore al 50 per cento dei capi immessi e non superiore al 25 per cento dei capi censiti;
b) l’eventuale distinzione tra abbattimento e cattura dei capi di piccola fauna selvatica stanziale, cacciabili ai sensi dell’Sito esternoarticolo 18 della l. 157/1992 ;
c) per le specie ungulate fuori dai recinti, una quota di abbattimenti coerente con gli obiettivi del piano annuale di gestione degli ungulati per le aree vocate oppure finalizzata alla eradicazione per le aree non vocate;
d) la consistenza iniziale ed il piano di prelievo previsto per gli ungulati posti nei recinti di abbattimento, divisi per specie.
4. Il piano annuale di assestamento e il piano di prelievo devono essere redatti e firmati da un tecnico abilitato con specifiche competenze in gestione della fauna.
5. Il piano annuale di assestamento e prelievo è approvato dalla competente struttura della Giunta regionale entro sessanta giorni dal ricevimento.
6. Entro il 31 luglio di ogni anno il titolare dell’autorizzazione può proporre modifiche al piano annuale di assestamento e prelievo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.