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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 22
Costituzione e rinnovo delle aziende faunistico venatorie (articolo 20 della l.r. 3/1994 )
1. La competente struttura della Giunta regionale autorizza le aziende faunistico venatorie (AFV) nel rispetto del PFVR, previo parere della Giunta regionale.
2. L’autorizzazione ha durata corrispondente alla vigenza del PFVR e può essere rinnovata.
3. La competente struttura della Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni del PFVR, con apposito avviso definisce i tempi e le modalità per la presentazione delle istanze di nuova istituzione o rinnovo delle aziende faunistico venatorie.
4. La domanda di nuova autorizzazione di AFV di cui all’articolo 20 della l.r. 3/1994 è presentata alla competente struttura della Giunta regionale, corredata dei seguenti documenti:
a) mappa catastale dei terreni che si intendono vincolare con elenco particellare che rechi indicazione, per ogni singola particella, dell’estensione, della qualità colturale, del proprietario e del conduttore salvo che le stesse informazioni non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso l’Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA);
b) atti comprovanti il titolo di proprietà e/o di conduzione dei terreni oppure una dichiarazione sostitutiva  ai sensi Sito esternodel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), salvo copia degli stessi non siano già presenti nel fascicolo aziendale istituito presso ARTEA;
c) atti da cui risulti il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni ad entrare a far parte dell’azienda, vincolante per tutta la durata dell’autorizzazione;
d) atti da cui risulta, da parte degli interessati che rappresentano più del 50 per cento della superficie dei terreni facenti parte dell’istituto, l’individuazione del richiedente quale titolare formalmente delegato a rappresentare l’AFV nei confronti della Regione; in tali atti devono essere determinati i poteri ad esso assegnati, le norme per la sua sostituzione e la nomina di un eventuale sostituto con i relativi poteri assegnati;
e) proposta di programma di conservazione e ripristino ambientale;
f) fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità;
g) cartografia digitale georeferenziata in formato shapefile, dove è individuato il perimetro dell’AFV; devono inoltre essere evidenziate le eventuali particelle interessate da recinzioni di cui all’articolo 25.
5. Per le AFV con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza, in cui non siano previste variazioni nell’assetto territoriale e nei proprietari e/o conduttori, la documentazione di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) e g) può essere sostituita da una dichiarazione ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , in cui il richiedente dichiara che non ci sono variazioni.
6. Per le AFV con autorizzazione in corso di validità al momento della presentazione dell’istanza in cui siano previste variazioni nell’assetto territoriale, la documentazione di cui al comma 4, lettere a), b), c) e d) deve essere trasmessa per le fattispecie oggetto di variazione, accompagnata da una dichiarazione   ai sensi del Sito esternod.p.r. 445/2000 , in cui il richiedente dichiara che non ci sono altre variazioni.
7. La costituzione dell’AFV può essere autorizzata quando il consenso dei proprietari e/o conduttori sia equivalente ad almeno il 90 per cento della superficie ricadente all’interno del perimetro dell’istituto. Il titolare deve chiedere l’inclusione coattiva per tutti i terreni sui quali non ha ottenuto il consenso dei proprietari e/o conduttori, di norma non posti sul perimetro dell’istituto e corrispondenti all’eventuale massimo del 10 per cento della superficie totale. Nei territori inclusi coattivamente, vige il divieto di caccia e operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica cacciabile alla produzione agricola. I terreni inclusi coattivamente fanno parte della superficie complessiva dell’istituto. Tutti gli oneri derivanti, compresa la tabellazione del divieto di caccia dei fondi inclusi coattivamente, sono a carico dell’azienda.
8. In caso di istanza di trasformazione da aziende agrituristico venatorie in aziende faunistico venatorie o di frazionamento con o senza variazione della tipologia di cui all’articolo 63, commi 2 e 3 della l.r. 3/1994 deve essere presentata tutta la documentazione di cui al comma 4, lettere da a) a g).
9. La competente struttura della Giunta regionale approva il programma di conservazione e di ripristino ambientale.
10. In caso di modifica del PFVR durante la stagione venatoria, l’attività venatoria all’interno dell’azienda è comunque garantita fino al termine della stagione venatoria stessa.
11. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo il caso di revoca o trasformazioni.
12. In caso di rinnovo dell’autorizzazione, alle AFV che ricadono nell’ambito di applicazione dell’articolo 63, comma 3, primo periodo della l.r. 3/1994 , possono essere concessi ampliamenti solo nel rispetto delle distanze di cui all’articolo 20, comma 4 della l.r. 3/1994 .
13. Il PFVR prevede la percentuale di superficie boschiva presente nell’AFV.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.