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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 20
Zone di rispetto venatorio (articolo 17 bis della l.r. 3/1994 )
1. Nel PFVR sono indicati gli obiettivi gestionali e le fondamentali prescrizioni tecniche gestionali.
2. Le zone di rispetto venatorio (ZRV) di cui all’articolo 17 bis della l.r. 3/1994 hanno una durata  corrispondente alla validità del PFVR e possono essere riconfermate.
3. Le ZRV devono avere confini tali da favorire l’irradiamento naturale delle specie obiettivo e sono aree gestite come non vocate agli ungulati.
4. La gestione delle ZRV è affidata all’ATC che provvede alla predisposizione di piani annuali di gestione finalizzati al perseguimento delle finalità programmate.
5. L’ATC entro il 15 dicembre di ogni anno deve far pervenire alla competente struttura della Giunta regionale una relazione tecnico-economica consuntiva della gestione redatta su schema approvato dalla competente struttura della Giunta regionale.
6. La competente struttura della Giunta regionale autorizza l’immissione di fauna selvatica in apposite strutture di ambientamento.
7. La Giunta regionale, anche su proposta dell’ATC, autorizza le modalità ed i periodi di prelievo degli ungulati, della volpe, della cornacchia grigia e della gazza.
8. La verifica della gestione e del raggiungimento degli obiettivi della ZRV è effettuata dalla commissione di cui all’articolo 17 comma 9.
9. Nel periodo di vigenza del piano faunistico venatorio non sono ammesse variazioni dei confini, salvo quanto previsto dall'articolo 17 bis, comma 5 della l.r. 3/1994 e salvo il caso di revoca o trasformazione.
10. La Regione, previo parere dell’ATC, autorizza le gare cinofile organizzate dalle associazioni venatorie e cinofile riconosciute a livello nazionale all’interno delle ZRV su fauna selvatica naturale senza abbattimento, di livello internazionale, nazionale o regionale secondo i tempi e le modalità individuate nel PFVR. Le gare possono essere svolte nei periodi stabiliti dal PFVR. Il numero massimo di gare per ogni anno all’interno di una singola ZRV è di due. L’autorizzazione può essere concessa ad ENCI, FIDASC od a associazione venatorie e/o cinotecniche riconosciute a livello nazionale.
11. La Regione garantisce l’equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l’ambiente esercitando forme di controllo di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994 .
12. L’ATC assicura la vigilanza faunistico venatoria all’interno delle ZRV utilizzando anche le guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 52 della l.r. 3/1994 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.