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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 19
Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (articolo 17 della l.r. 3/1994 )
1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono istituti faunistici destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone e alla produzione naturale di fauna selvatica da utilizzare per l’immissione in altri territori a fini di ripopolamento.
2. I capi appartenenti alle popolazioni stanziali possono essere prelevati per il ripopolamento ed immessi sul territorio in tempi e condizioni utili al loro ambientamento.
3. La competente struttura della Giunta regionale approva i piani di gestione annuali dei centri pubblici. I centri pubblici, per la fornitura di fauna selvatica in essi prodotta, stipulano convenzioni con gli ATC toscani ai sensi dell’articolo 3, comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.