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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 17
Gestione delle zone di ripopolamento e cattura (articolo 16 della l.r. 3/1994 )
1. La gestione delle ZRC è effettuata dagli ATC ai sensi dell’articolo 16, comma 4 della l.r. 3/1994 .
2. L’ATC, entro i termini fissati dalla competente struttura della Giunta regionale, può proporre:
a) per motivi urgenti o eccezionali, le ZRC da istituire ex novo, allegando la documentazione di cui all'articolo 16;
b) le ZRC da confermare, da confermare con modifica dei confini o da revocare, sulla base della gestione faunistica effettuata nel triennio precedente, secondo i parametri fissati nel PFVR.
3. L’ATC deve fornire alla Regione, entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno, per ciascuna ZRC una relazione tecnica consuntiva della gestione nella quale siano specificati il numero di animali censiti, aumento delle densità rispetto all’anno precedente ed ogni altra informazione ritenuta necessaria al fine della verifica dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi programmati.
4. All’interno delle ZRC l’immissione di fauna selvatica è autorizzata dalla competente struttura della Giunta regionale secondo i parametri e le modalità fissate nel PFVR.
5. La competente struttura della Giunta regionale individua, previo parere favorevole dell’ATC, le zone di ripopolamento e cattura dove è possibile effettuare gare cinofile su fauna selvatica naturale senza abbattimento, di livello internazionale e nazionale, secondo i tempi e le modalità individuate nel PFVR. Il numero massimo di gare per ogni anno all’interno di una singola ZRC è di due. L’autorizzazione può essere concessa all’ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI) e alla federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC) o ad associazione venatorie e/o cinotecniche riconosciute a livello nazionale.
6. In caso di epizoozie, l’organismo di gestione è tenuto ad informare dell’insorgenza sanitaria la Regione e l’azienda USL competente per territorio ed è inoltre tenuto al rispetto delle misure di profilassi e prevenzione eventualmente prescritte dai suddetti enti.
7. L’ATC assicura la vigilanza faunistico venatoria all’interno delle ZRC utilizzando anche le guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 52 della l.r. 3/1994 .
8. La Regione garantisce l’equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l’ambiente esercitando forme di controllo di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994 .
9. Al fine di verificare la gestione e il raggiungimento degli obiettivi della ZRC è nominata una commissione tecnica composta secondo criteri definiti con delibera della Giunta regionale. Tale commissione è composta da dipendenti della competente struttura della Giunta regionale che operano al di fuori degli istituti facenti parte della propria area territoriale. La commissione, per svolgere le proprie attività, può avvalersi della polizia provinciale competente territorialmente e di tecnici abilitati esperti in gestione faunistica. Nel caso di verifica presso istituti pubblici, la commissione coinvolge l’ATC competente nel cui territorio ricade l’istituto pubblico. Compito della commissione è quello di verificare gli obiettivi individuati per l’istituto. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi per tre anni consecutivi la Giunta regionale può revocare l’istituzione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.