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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

Art. 13
Zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna (articolo 14 della l.r. 3/1994 )
1. I confini delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna segnalate da ISPRA devono coincidere possibilmente con elementi geografici facilmente individuabili e tali da consentire un’efficace gestione e vigilanza.
2. Le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell’avifauna hanno durata corrispondente al piano faunistico venatorio regionale (PFVR) e possono essere confermate.
3. Nella gestione delle zone di protezione poste lungo le rotte di migrazione dell’avifauna la Regione si avvale dell’ATC e del concorso delle associazioni culturali, ambientaliste, venatorie e agricole con le quali può stipulare apposite convenzioni. Per la realizzazione degli interventi gestionali programmati si privilegiano forme associate di proprietari e conduttori di fondi inclusi.
4. Nel piano PFVR sono indicati gli obiettivi gestionali da perseguire mediante specifici piani annuali.
5. La Regione garantisce l’equilibrio compatibile fra le popolazioni di animali presenti, le produzioni agricole e l’ambiente esercitando le forme di controllo di cui all’articolo 37 della l.r. 3/1994 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.