Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022
Art. 11
Mobilità dei cacciatori con residenza anagrafica e venatoria in Toscana (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. Dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria i cacciatori, aventi residenza anagrafica e venatoria in Toscana, possono esercitare la caccia al cinghiale in braccata e alla fauna selvatica migratoria da appostamento per venti giornate in ATC diversi da quelli a cui risultano iscritti, nel rispetto dei limiti di prelievo annuale indicati nel calendario venatorio.
2. La caccia vagante alla fauna selvatica migratoria e la caccia alla piccola fauna selvatica stanziale in ambiti diversi da quelli di residenza venatoria è consentita tramite l’iscrizione come ulteriore ATC o con l’acquisto di uno o più pacchetti di cinque giornate. Il pacchetto è acquistabile presso ogni ATC. Il costo del pacchetto e le modalità per l’utilizzo delle giornate acquistate sono definiti con delibera della Giunta regionale.
3. Nella delibera di cui al comma 2 sono disciplinate le modalità di teleprenotazione per consentire l’accesso ad un numero di cacciatori pari alla differenza dei cacciatori ammissibili sulla base dell’indice di densità venatoria di cui all’articolo 5 e il totale dei cacciatori iscritti. E’ comunque garantito in tutti gli ATC l’accesso ad un numero di cacciatori pari al 2 per cento dei cacciatori ammissibili.
4. I cacciatori che esercitano la caccia agli ungulati, al cinghiale in braccata e alla fauna selvatica migratoria effettuate ai sensi del comma 1, non incidono sull’indice di densità di cui all’articolo 5.
5. Tutte le giornate di caccia e i prelievi effettuati devono essere segnati dal cacciatore sul tesserino venatorio regionale cartaceo o digitale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.