Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022
Titolo VII
Abilitazioni all’esercizio venatorio e altre abilitazioni
Capo I
Abilitazione all’esercizio venatorio e al prelievo selettivo degli ungulati
Art. 86
Presentazione delle domande per gli esami di abilitazione (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994 )
1. Possono presentare domanda per la partecipazione agli esami per l’abilitazione all’esercizio venatorio di cui all’articolo 29 della l.r. 3/1994 i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di presentazione della domanda e che siano residenti anagraficamente o domiciliati in Toscana. Per partecipare agli esami di abilitazione alla caccia di selezione di cui all’articolo 28 quater della l.r. 3/1994 è necessario il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia, essere residenti anagraficamente in Toscana, oppure avere la residenza venatoria in un ATC toscano da almeno un anno, e aver superato la prova pratica di tiro secondo quanto previsto al comma 5.
2. La domanda di partecipazione agli esami è indirizzata alla competente struttura della Giunta regionale utilizzando il modulo scaricabile dal sito web della Regione Toscana. Alla domanda è allegata copia di un documento di identità in corso di validità. Nella domanda di partecipazione il richiedente può scegliere la sede territoriale ove sostenere l’esame.
3. Non è considerata accoglibile la domanda presentata su modulistica diversa da quella approvata dalla competente struttura della Giunta regionale e presente sul sito web della Regione Toscana.
4. La Giunta regionale, con apposita delibera, può stabilire le modalità per le eventuali abilitazioni dei cacciatori non residenti anagraficamente, né domiciliati in Toscana, aventi comunque residenza venatoria in Toscana.
5. La prova pratica di tiro consiste nello svolgimento di una prova di maneggio dell'arma e di tiro effettuata presso una sede del Tiro a Segno Nazionale alla presenza di un Istruttore di Tiro che rilascia specifica certificazione. La prova di tiro, effettuata utilizzando una carabina munita di ottica dei calibri consentiti per il prelievo selettivo, è superata se almeno quattro colpi su cinque sparati da una distanza di 100 metri risultano entro un cerchio di 15 centimetri di diametro preso come bersaglio di riferimento. Il colpo tangente alla riga, che indica il cerchio di 15 centimetri di diametro, è comunque considerato valido. Per l’uso dell’arco la prova di tiro è effettuata e certificata da un istruttore di tiro abilitato, previo lo svolgimento di una prova di tiro sul campo da una distanza non inferiore a metri 30 per il compound e metri 20 per l'arco tradizionale. La prova è ritenuta valida con il risultato di 4 frecce su 5 in bersaglio di 20 centimetri di diametro.
Art. 87
Materie di esame per l'abilitazione all’esercizio venatorio e all’esercizio della caccia di selezione agli ungulati (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994 )
1. Le materie d'esame per l'abilitazione venatoria sono le seguenti:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili su schede iconografiche approvate dalla competente struttura della Giunta regionale;
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle coltivazioni agricole;
e) norme di pronto soccorso e comportamento di sicurezza nell'esercizio venatorio; f) norme per la caccia al cinghiale in braccata.
2. Le materie d'esame per l'esercizio della caccia di selezione agli ungulati sono le seguenti:
a) caratteristiche delle specie ungulate;
b) concetti di ecologia applicata;
c) principi e metodi generali per la stima quantitativa delle popolazioni;
d) riqualificazione ambientale e faunistica;
e) ecologia;
f) criteri per il riconoscimento in natura (sesso e classi di età);
g) monitoraggio;
h) pianificazione del prelievo;
i) ispezione dei capi abbattuti;
l) tecniche di prelievo e balistica;
m) recupero dei capi feriti con i cani da traccia;
n) trattamento dei capi abbattuti;
o) normativa di riferimento.
3. Ai fini della verifica della conoscenza delle materie d’esame per le abilitazioni di cui ai commi 1 e 2, la competente struttura della Giunta regionale può costituire, tramite pubblicazione di un avviso pubblico, un elenco di esperti utilizzabile nella composizione delle commissioni d’esame di cui all’articolo 29 l.r. 3/1994 .
Art. 88
Comunicazione della sessione d’esame (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994 )
1. La comunicazione della data, dell’orario e della sede degli esami avviene esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web della Regione, almeno quindici giorni prima della data dell’esame. Nella stessa giornata, a seconda delle domande pervenute, possono essere fissati più turni di esame. In caso di ritardo del candidato è a insindacabile giudizio della commissione ammetterlo in un turno successivo da quello per il quale è stato convocato.
Art. 89
Modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio (articolo 29 della l.r. 3/1994 )
1. L’esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio si articola in una prova scritta a quiz a risposta multipla e in una prova orale con prova pratica sulle materie di cui all'articolo 87, comma 1, lettere b) e c). Le domande della prova scritta sono venticinque e per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. La domanda priva di risposta è considerata errore. Sono ammessi al massimo cinque errori; con sei o più errori su venticinque domande il candidato non risulta abilitato. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti trenta minuti. Nella prova orale con prova pratica deve essere dimostrata la capacità di riconoscimento delle specie selvatiche e dell'uso delle armi.
2. I quiz sono scelti dalla commissione d'esame estraendoli a sorte tra quelli approvati con atto della competente struttura della Giunta regionale.
3. Il superamento della sola prova scritta e l'esito negativo della prima prova orale consente al candidato di sostenere solo una seconda prova orale.
4. In caso di esito negativo dell’esame il candidato può ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data della prova sostenuta.
5. La Regione assicura l'inizio di almeno una sessione di esame entro il 30 aprile di ogni anno.
Art. 90
Modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione al prelievo selettivo dei cervidi e bovidi (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994 )
1. L’esame per l'abilitazione al prelievo selettivo dei cervidi e bovidi si articola in una prova scritta ed una prova orale nelle materie di cui all'articolo 87, comma 2. La prova scritta è a quiz a risposta multipla.
2. Durante la prova orale per ciascuna specie, deve essere dimostrata la capacità del candidato di riconoscere specie, sesso e classe di età delle specie per cui è stata superata la prova scritta.
3. La prova scritta dell'esame per l'abilitazione al prelievo selettivo del capriolo verte su venticinque quiz. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. Sono ammessi un massimo di cinque errori. La domanda priva di risposta è considerata errore. Per lo svolgimento della prova scritta sono concessi trenta minuti.
4. Il superamento dell’esame di abilitazione alla specie capriolo è obbligatorio per conseguire l'abilitazione al daino e al muflone e al cervo.
5. L'abilitazione per daino o muflone è conseguita con il superamento di un esame semplificato comprendente una prova scritta che consiste in cinque domande per specie con massimo un errore e una prova orale per ciascuna specie. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti quindici minuti.
6. La prova scritta per l'abilitazione al prelievo selettivo del cervo, fermo restando l'obbligo del possesso di abilitazione al capriolo, consiste in un quiz a risposta multipla su venticinque domande specifiche per la specie. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. La domanda priva di risposta è considerata errore. Sono ammessi un massimo di cinque errori: con sei errori il candidato non è abilitato. Per lo svolgimento della prova scritta sono concessi trenta minuti.
7. Il superamento della sola prova scritta e l'esito negativo della prima prova orale consente al candidato di sostenere solo una seconda prova orale.
8. In caso di esito negativo dell’esame il candidato può ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data della prova sostenuta.
Art. 91
Modalità di svolgimento degli esami di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994 )
1. Per l’esame di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale la prova scritta verte su dieci quiz nelle materie dell’articolo 87, comma 2. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. Sono ammessi al massimo due errori complessivi: con tre errori sulle dieci domande il candidato non risulta abilitato. La domanda priva di risposta è considerata errore. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti quindici minuti.
2. Salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 per l’accesso all’esame di abilitazione è necessario, aver partecipato ad un corso di tre ore con frequenza obbligatoria organizzato dagli ATC o dalle associazioni venatorie, agricole e ambientali e aver superato la prova di tiro secondo quanto previsto dall’articolo 86, comma 5.
3. I corsi di cui al comma 2 sono autorizzati dalla Regione su richiesta dell’ATC o delle associazioni venatorie, agricole e ambientali, che provvedono a comunicare alla Regione con un preavviso di dieci giorni lavorativi rispetto all’inizio del corso, la sede, le date, gli orari, l’elenco dei partecipanti, i docenti, le modalità di controllo delle presenze dei partecipanti. Alla fine del corso è comunicato alla Regione l’elenco dei partecipanti che possono accedere al successivo esame.
4. Non è necessario aver superato la prova per il capriolo per sostenere l’esame di cui al presente articolo.
5. Per il rilascio dell’abilitazione ai cacciatori già abilitati al controllo del cinghiale ai sensi dell’articolo 37 l.r. 3/1994 in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalle province e/o iscritti al registro regionale per la caccia al cinghiale in forma collettiva è richiesto solo il superamento della una prova scritta e la propedeutica prova di tiro da svolgersi con le modalità di cui all’articolo 86, comma 5.
6. Per il rilascio dell’abilitazione ai cacciatori già abilitati al prelievo selettivo di cervidi e bovidi è richiesta solo la prova scritta.
7. In caso di esito negativo dell’esame il candidato può ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data della prova sostenuta.
8. L’abilitazione acquisita è valida su tutto il territorio regionale, comprendente sia le aree vocate che le aree non vocate alla specie.
Art. 92
Assenze, esiti degli esami e attestato d’idoneità (articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994 )
1. I candidati che non si presentano alla prova scritta degli esami di abilitazione di cui agli articoli 28 quater e 29 della l.r. 3/1994 devono ripresentare una nuova domanda, salvo che l’assenza sia stata debitamente giustificata prima del giorno della convocazione.
2. Ai candidati convocati all'esame orale è concesso di rinviare la prova ad una sessione successiva una sola volta, comunicando preventivamente la propria impossibilità di partecipare alla sessione di esame programmata. In mancanza della suddetta comunicazione l'assenza del candidato è considerata come prova non superata. La seconda prova orale, indipendentemente dalla sede regionale prescelta, può essere sostenuta non prima di quindici giorni dalla prima prova orale non superata. Le prove di esame vengono di norma svolte nella sede dove viene presentata la domanda. La commissione può valutare l’opportunità di consentire lo svolgimento delle prove in altra sede.
3. Gli esiti degli esami di abilitazione sono resi noti entro quindici giorni successivi alla prova per mezzo di affissione presso le sedi territoriali regionali dove si sono svolte le prove e tramite pubblicazione sul sito web della Regione Toscana del solo elenco dei candidati risultati idonei.
4. L’attestato di idoneità è ritirato dai soggetti abilitati presso la sede di svolgimento dell’esame non prima di trenta giorni dal giorno dell'esame stesso. Il ritiro dell’attestato può essere oggetto di delega.
Capo II
Altre abilitazioni
Art. 93
Corsi di abilitazione al controllo della fauna selvatica (articolo 37 della l.r. 3/1994 )
1. Il corso di abilitazione al controllo della fauna selvatica ai sensi dell’articolo 37 della l.r. 3/1994 è svolto sul territorio della Regione da personale docente di comprovata esperienza sull’argomento e si articola in dodici ore di lezione. La frequenza al corso è obbligatoria.
2. Per partecipare ai corsi di cui al comma 1 è necessario il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia, essere residenti anagraficamente in Toscana oppure avere la residenza venatoria in un ATC toscano da almeno un anno.
3. Le materie e le modalità di svolgimento del corso sono definite con delibera della Giunta regionale. I corsi abilitativi per le diverse specie possono essere modulati.
4. Per il conseguimento dell’abilitazione per controllo l’istanza di partecipazione al corso è presentata al soggetto organizzatore del corso utilizzando la modulistica predisposta dalla competente struttura della Giunta regionale.
5. La competente struttura della Giunta regionale organizza i corsi avvalendosi delle associazioni venatorie, ambientaliste, agricole e istituti scientifici o organismi pubblici.
6. L’ abilitazione si ottiene partecipando al 100 per cento delle ore dei corsi, comprese le esercitazioni pratiche e superando la verifica finale di apprendimento alla quale può presenziare un funzionario regionale individuato tra quelli nominati con atto della competente struttura della Giunta regionale.
7. Il soggetto organizzatore del corso trasmette alla competente struttura della Giunta regionale l’elenco dei partecipanti al corso e l’esito delle verifiche finali di apprendimento.
8. Il dirigente della competente struttura della Giunta regionale con proprio atto iscrive gli abilitati nell’apposito albo.
9. Per frequentare i corsi di abilitazione al controllo delle specie ungulate è necessario essere iscritti, per ciascuna specie, nel relativo registro di cui all'articolo 28 quater della l.r. 3/1994 .
Art. 94
Altre abilitazioni (articolo 29 della l.r. 3/1994 )
1. I contenuti e le modalità dei corsi per l’abilitazione a conduttore di cane da traccia e a conduttore di cane limiere, i corsi per il monitoraggio della beccaccia con cane da ferma e le abilitazioni cinofile, nonché i corsi per operatore grandi carnivori, sono disciplinati con delibera della Giunta regionale. I corsi possono essere svolti in collaborazione con le associazioni venatorie, l’Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) e la Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC).
2. Per partecipare ai corsi di cui al comma 1 è necessario il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia, essere residenti anagraficamente in Toscana oppure avere la residenza venatoria in un ATC toscano da almeno un anno.
3. Le istanze di partecipazione ai corsi per il conseguimento dell’abilitazione a conduttore di cane da traccia, a conduttore di cane da limiere e per il monitoraggio della beccaccia con cane da ferma, nonché per operatore grandi carnivori, devono essere presentate al soggetto organizzatore del corso, utilizzando la modulistica predisposta dalla competente struttura della Giunta regionale.
4. La competente struttura della Giunta regionale può riconoscere su richiesta, mediante specifico atto, l’equipollenza alle abilitazioni rilasciate da altre regioni a conduttore di cane da traccia, a conduttore di cane limiere e per il monitoraggio della beccaccia con cane da ferma. L’equipollenza è concessa previa verifica dei percorsi abilitativi e delle prove d’esame sostenute dal richiedente.
5. Sono riconosciuti gli attestati di idoneità di Guardia Venatoria Volontaria rilasciati da altre regioni a seguito di superamento di apposito esame ai sensi dell'articola 27, comma 4 della l. 157/1992, previa frequentazione obbligatoria di apposito corso di aggiornamento alla normativa regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.