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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

TITOLO IV
Cattura di uccelli a scopo di richiamo
CAPO I
Cattura di uccelli a scopo di richiamo
Art. 51
Cattura di uccelli a scopo di richiamo e modalità di assegnazione di richiami catturati (articolo 34 della l.r 3/1994 )
1. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione sia titolare la Regione e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall’ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'Sito esternoarticolo 3, comma 4 della l. 157/1992 .
2. Tutti i soggetti catturati devono essere inanellati con anello inamovibile e numerato subito dopo la cattura e devono essere registrati.
3. Le modalità e i termini per la presentazione delle richieste dei richiami vivi di cattura sono definite con atto della competente struttura della Giunta regionale.
4. La vendita a qualsiasi titolo degli uccelli di cattura utilizzabili a fini di richiamo è vietata.
5. I cacciatori che detengono richiami di cattura possono cederli in comodato gratuito ad altri cacciatori con le modalità di cui al comma 3.
6. I cacciatori che detengono richiami di cattura, qualora cessino l'attività venatoria o modifichino l’opzione di caccia, possono cederli ad altri cacciatori. In caso di decesso del detentore dei richiami, la cessione può avvenire ad opera di uno degli eredi.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.