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Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022

TITOLO III
Detenzione di allevamento di fauna selvatica
Capo I
Allevamento di fauna selvatica
Art. 45
Disciplina degli allevamenti di fauna selvatica (articoli 39, 40, 41 della l.r 3/1994 )
1. La domanda di autorizzazione o la comunicazione di cui agli articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/1994 , contiene:
a) la tipologia di allevamento prescelta; b) la localizzazione dell’allevamento;
c) l’elenco delle specie di fauna autoctona regionale che si intendono allevare;
d) le tecniche di allevamento che si intendono adottare;
e) le strutture in dotazione all’allevamento.
2. I titolari degli allevamenti di cui agli articoli 39, 40 e 41 della l.r. 3/1994 devono tenere un registro vidimato dalla struttura competente della Giunta regionale e a disposizione del personale di vigilanza per eventuali controlli.
3. Nel registro sono indicati a cura del titolare:
a) il numero di riproduttori e loro origine;
b) la natalità;
c) la mortalità;
d) le cessioni, con l’indicazione del nome dell’acquirente;
e) gli eventi patologici significativi;
f) i controlli sanitari ed amministrativi eseguiti.
4. Per la lepre e il cinghiale in recinto i dati di cui al comma 3, lettere b) e c) possono non essere indicati.
5. In caso di cessione a terzi dei soggetti allevati, all’acquirente deve essere rilasciata una ricevuta-certificato di provenienza su modulo numerato. Il modulo può essere realizzato in forma digitale o cartacea. In questo caso deve essere compilato in duplice copia, una per l’allevatore e una per l’acquirente, deve riportare la specie e il numero di capi ceduti, il nominativo dell’acquirente e gli estremi dell’autorizzazione dell’allevamento. In caso di cessione di uccelli appartenenti all’avifauna autoctona deve essere riportato anche il numero dell’anello identificativo, nel caso degli ungulati deve essere riportato il numero del contrassegno.
6. Le strutture in dotazione all’allevamento devono essere idonee ad impedire la fuoriuscita dei capi allevati. La fuga di animali allevati derivante da incuria e/o inadeguatezza delle strutture utilizzate è considerata immissione di fauna non autorizzata.
7. Tutti i capi ungulati prima della cessione devono essere marcati con contrassegni numerati inamovibili il cui modello è approvato dalla competente struttura della Giunta regionale, unitamente alla modalità di registrazione.
8. Fatte salve le autorizzazioni esistenti, dalla data di entrata in vigore del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 05 settembre 2017, n. 48/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Sito esternolegge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” non sono autorizzabili allevamenti a scopo di ripopolamento relativi a cervidi, bovidi e cinghiale. I capi attualmente detenuti non destinati alla macellazione o ad allevamenti autorizzati, possono essere immessi esclusivamente in strutture recintate poste entro le aziende faunistiche, agrituristico venatorie e aree addestramento cani ove non sia fatto divieto di immissione dal PFVR.
9. L’autorizzazione all’allevamento di specie autoctone appartenenti ai rapaci (ordini Accipitriformes, Falconiformes e Strigiformes) è disciplinata dalla normativa vigente in materia di commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES). Il soggetto autorizzato comunica alla competente struttura della Giunta regionale l’autorizzazione e l’eventuale cessazione dell’attività.
10. I capi di ungulati provenienti da allevamenti a scopo alimentare, qualora non destinati alla macellazione o ad altri allevamenti autorizzati, possono essere immessi in strutture recintate situate dentro le AFV, le AAV e le aree addestramento cani ove non sia fatto divieto di immissione dal PFVR.
Art. 46
Allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento (articolo 39 della l.r 3/1994 )
1. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono destinati alla produzione di specie tipiche regionali per uso venatorio.
2. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento sono segnalati lungo il confine delle recinzioni perimetrali, secondo le modalità dell’articolo 26 della l.r. 3/1994 , con tabelle che recano la scritta “Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento - Divieto di caccia”.
3. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento possono avere una fascia di rispetto di 100 metri, nella quale è vietata la caccia.
4. Negli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento devono essere utilizzate specifiche strutture ed impianti di allevamento e deve essere mantenuta una densità di capi limitata, secondo i rapporti minimi fissati dall’istituto superiore per la protezione e la ricerca (ISPRA) e di seguito indicati:
a) per il fagiano: dai trenta ai sessanta giorni d’età 0,5 metri quadri/capo, oltre i sessanta giorni d’età 1 metro quadro/capo;
b) per il fagiano di qualità secondo i parametri disposti dalla competente struttura della Giunta regionale: dai venti ai quaranta giorni d’età 0,5 metri quadri/capo, oltre i quaranta giorni d’età 2,5 metri quadri/capo e applicando le specifiche disposizioni indicate dalla competente struttura della Giunta regionale;
c) per le pernici: dai trenta ai sessanta giorni d’età 0,25 metri quadri/capo, oltre i sessanta giorni d’età 1 metro quadro/capo;
d) per le lepri in recinto: 100 metri quadri/capo.
5. L’allevamento per fini di ripopolamento di tutte le specie selvatiche è soggetto alle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia sanitaria.
6. Gli allevamenti per fini di ripopolamento di ungulati autorizzati alla data di entrata in vigore del d.p.g.r. 48/R/2017 sono dotati di recinzioni per evitare la fuoriuscita di animali. La competente struttura della Giunta regionale può definire specifiche caratteristiche tecniche delle recinzioni con riferimento alle diverse specie.
7. La fauna selvatica degli allevamenti per fini di ripopolamento è ceduta accompagnata da idonea certificazione sanitaria.
8. Gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento possono aderire alle indicazioni prescritte da eventuali disciplinari di qualità predisposti dalla Regione.
9. Il rispetto delle prescrizioni indicate nel presente articolo e di quanto previsto da eventuali disciplinari di qualità ai quali gli allevamenti di fauna selvatica per fini di ripopolamento hanno aderito è effettuata dalla commissione di cui all’articolo 17 comma 9.
Art. 47
Detenzione e allevamento di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali (articolo 40 della l.r 3/1994 )
1. La detenzione e l’allevamento di fauna selvatica autoctona a fini ornamentali, amatoriali e per il mantenimento di tradizioni locali è soggetta ad autorizzazione regionale. Per le specie autoctone appartenenti ai rapaci (ordini Accipitriformes, Falconiformes e Strigiformes) l’autorizzazione alla detenzione è disciplinata dalla normativa vigente in materia di commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES). Il soggetto autorizzato ai sensi della suddetta normativa comunica alla competente struttura della Giunta regionale l’autorizzazione e l’ eventuale cessazione della detenzione.
2. Coloro che intendono esercitare l’attività di allevamento di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone devono essere iscritti ad una associazione ornitologica nazionale o dell’unione europea legalmente costituita. Il titolare deve tempestivamente comunicare alla struttura competente della Giunta regionale l’eventuale variazione dell'associazione a cui risulta iscritto.
3. Coloro che intendono esercitare l’attività di allevamento di uccelli appartenenti a specie selvatiche autoctone devono provvedere ad identificare i pullus con anello inamovibile e numerato non oltre il decimo giorno dalla nascita. E’ fatta eccezione per i pullus degli anatidi che devono essere inanellati non oltre il sessantesimo giorno dalla nascita.
4. Gli adempimenti previsti dai commi 2 e 3 non si applicano alla detenzione o allevamento delle specie fagiano, starna e pernice rossa.
5. Gli anelli utilizzabili sono forniti all’allevatore dall’associazione ornitologica di appartenenza. Ogni anello deve indicare la sigla dell’associazione, il numero di matricola dell’allevatore, la lettera di indicazione del diametro dell’anello, il numero progressivo e l’anno di nascita del soggetto.
6. Negli allevamenti di fauna selvatica autoctona a fini amatoriali, ornamentali e per il mantenimento di tradizioni locali non possono essere allevate specie ungulate e, in caso di allevamento di specie cacciabili, non possono essere detenuti più di dieci riproduttori per ogni specie.
7. Oltre che per le finalità specifiche dell’allevamento, i soggetti allevati, accompagnati da idonea certificazione sanitaria, possono essere utilizzati anche per il ripopolamento.
8. Tutti gli uccelli detenuti e allevati appartenenti alle specie selvatiche possono essere esposti nelle fiere e per le manifestazioni canore purché identificati mediante anello inamovibile e numerato e accompagnati dalla ricevuta – certificato di provenienza.
9. I soggetti allevati o detenuti ai sensi del presente articolo, appartenenti alle specie di cui all’articolo 49, comma 1 possono essere utilizzati come richiami per l’attività venatoria solo se inanellati ai sensi dell’articolo 34, comma 3 bis della l.r. 3/1994 .
10. La competente struttura della Giunta regionale può autorizzare la detenzione temporanea di singoli soggetti in difficoltà appartenenti alla fauna selvatica, non immediatamente reinseribili in natura. Nell'autorizzazione sono disposte le prescrizioni relative alle modalità di custodia.
Art. 48
Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami vivi (articolo 40 della l.r 3/1994 )
1. Negli allevamenti di uccelli utilizzabili come richiami vivi possono essere allevate solo le specie di cui all’articolo 49.
2. I soggetti riproduttori devono essere dotati di anello inamovibile e numerato.
3. I pullus devono essere inanellati non oltre il decimo giorno dalla nascita con anello inamovibile numerato. E’ fatta eccezione per i pullus degli anatidi che devono essere inanellati non oltre il sessantesimo giorno dalla nascita.
4. La tipologia di anello inamovibile e numerato da utilizzare per l’identificazione dei pullus è approvata dalla competente struttura della Giunta regionale. Ogni anello indica dopo la sigla R.T., gli estremi di identificazione dell’allevatore e il numero progressivo assegnato all’uccello. Sono fatti salvi gli anelli apposti in data precedente a quella di distribuzione degli anelli con sigla R.T.
5. L'allevatore è il soggetto competente all'acquisizione e marcatura dei soggetti allevati, secondo le specifiche disposizioni approvate dalla competente struttura della Giunta regionale.
Art. 49
Uccelli utilizzabili come richiami vivi (articolo 40 della l.r 3/1994 )
1. Sono utilizzabili come richiami vivi gli uccelli appartenenti alle seguenti specie selvatiche: allodola, alzavola, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, gazza, ghiandaia, germano reale, marzaiola, merlo, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, tordo bottaccio e tordo sassello. Sono inoltre utilizzabili le forme domestiche del piccione e dell’anatra.
2. Tutti gli uccelli allevati appartenenti alle specie di cui al comma 1 e inanellati ai sensi dell’articolo 47, comma 3, dell’articolo 48, comma 4 e dell’articolo 51, comma 2 possono essere utilizzati come richiami vivi per uso di caccia se identificati mediante anello inamovibile e numerato rilasciato ai sensi dell’articolo 34, comma 3 bis della l.r. 3/1994 . L’anello rilasciato dalla Regione Toscana è l’unico ad avere valore legale ai fini dei controlli per la legittima detenzione ed utilizzo. L’obbligo degli anelli identificativi inamovibili e numerati non sussiste per le forme domestiche del piccione e dell’anatra.
3. Tutti gli uccelli da richiamo di cattura detenuti dai cacciatori sono registrati nell’apposito portale per la gestione faunistico venatoria regionale.
4. Tutte le variazioni riguardanti la detenzione di uccelli di cattura devono essere comunicate alla competente struttura della Giunta regionale entro trenta giorni.
Art. 50
Modalità di trasporto e di utilizzo degli uccelli da richiamo per l’attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere (articolo 40 della l.r 3/1994 )
1. Il trasporto e l’utilizzo degli uccelli da richiamo per l'attività venatoria e per la partecipazione a mostre e fiere sono effettuate:
a) per le specie allodola e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico, lunghe 20 centimetri, larghe 15 centimetri, alte 20 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;
b) per le specie merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico aventi gli spigoli arrotondati, lunghe 30 centimetri, larghe 25 centimetri, alte 25 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare;
c) per le specie pavoncella e colombaccio, con ceste o cassette, aventi il tetto in tela, la dimensione rapportata al numero dei soggetti trasportati e l’altezza non inferiore a 40 centimetri;
d) per le specie ghiandaia, gazza, cornacchia grigia e per le altre specie di analoghe dimensioni, con gabbie tradizionali di legno o di materiale plastico aventi gli spigoli arrotondati, lunghe 40 centimetri, larghe 40 centimetri, alte 40 centimetri e aventi il fondo formato anche da barrette metalliche. Ciascuna gabbia può contenere un solo esemplare.
2. Per il trasporto delle specie di cui al comma 1, lettere a) e b) possono essere utilizzate anche ceste o cassette aventi tetto in tela, la dimensione rapportata al numero di soggetti trasportati e l’altezza non inferiore a 25 centimetri. Ogni cesta o cassetta non deve contenere più di dieci soggetti.
3. Il trasporto degli animali domestici utilizzabili come richiami può avvenire anche in sacche di materiale morbido e flessibile che consentano una buona areazione e che mantengono gli animali in condizioni di oscurità e di limitata mobilità.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.