Regolamento 3 novembre 2022, n. 36/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 9 novembre 2022
Titolo I
Gestione e accesso agli ambiti territoriali di caccia (ATC)
Capo I
Funzionamento e gestione finanziaria degli ATC
Art. 1
Funzionamento degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) (articoli 11 bis e 11 ter dellal.r. 3/1994 )
1. Le sedute del comitato di gestione sono pubbliche, ferma restando la possibilità per il comitato di gestione di disporne la riservatezza quando sono trattati argomenti contenenti dati o informazioni soggetti alla disciplina vigente relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
2. Gli atti degli ATC sono soggetti alla normativa sulla trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
3. I lavori del comitato, propedeutici alle attività decisionali, possono essere svolti anche in commissioni composte da alcuni membri del comitato stesso alle quali possono anche partecipare soggetti esterni dotati di specifiche competenze.
4. Il revisore può assistere alle riunioni del comitato di gestione.
5. Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 12 della legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l’ATC può dotarsi anche di proprio personale dipendente. Non sono ammesse posizioni direttive e dirigenziali.
6. Il comitato di gestione decide in ordine al fabbisogno di servizi, forniture, incarichi professionali, personale tecnico ed amministrativo.
7. Gli ATC possono approvare appositi disciplinari o regolamenti per le materie di loro competenza, in conformità alla normativa regionale e nazionale vigente. L'iscrizione all'ATC comporta la conoscenza e l'accettazione dei disciplinari o regolamenti approvati.
Art. 2
Gestione finanziaria dell’ATC (articolo 11 bis della l.r. 3/1994 )
1. Il Comitato di Gestione dell’ATC redige e approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo dell’ATC, seguendo un apposito schema approvato dalla competente struttura della Giunta regionale.
2. L’anno finanziario coincide con l’anno solare.
3. Le entrate dell’ATC sono classificate nelle seguenti categorie:
a) quote di iscrizione versate dai cacciatori all’ATC;
b) quote di accesso a specifiche forme di prelievo;
c) donazioni ed erogazioni volontarie;
d) entrate derivanti dallo svolgimento di specifiche funzioni ed in particolare:
1) entrate derivanti da convenzioni fra ATC;
2) convenzione con la Regione o altri Enti Pubblici non imputabili alle risorse disponibili degli ATC;
3) convenzioni con centri di lavorazione carni (CLC).
Le spese per il funzionamento dell’ATC, fatto salvo quanto indicato al comma 5, sono destinate per:
a) spese per il funzionamento organizzativo e la gestione dell’ATC, compreso il costo del personale dipendente;
b) investimenti per la prevenzione dei danni apportati dalla fauna selvatica;
c) indennizzi dei danni apportati dalla fauna selvatica.
5. L’ATC determina la percentuale dei proventi derivanti dalle quote di iscrizione all’ATC che deve essere utilizzata per le operazioni di riequilibrio faunistico e miglioramento ambientale finalizzato all’incremento della piccola fauna selvatica stanziale e migratoria. Tale percentuale deve essere stabilita in non meno del 30 per cento.
6. Entro il 30 aprile di ogni anno il comitato di gestione dell’ATC trasmette alla Regione il bilancio preventivo dell’anno in corso e il bilancio consuntivo dell’anno precedente. I bilanci sono pubblicati sul sito web dell’ATC. Per l’approvazione del bilancio consuntivo del 2022 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
7. Entro il 31 luglio di ogni anno il comitato trasmette alla Regione una relazione sull’attività economica svolta nell’anno in corso, seguendo un apposito schema approvato dalla competente struttura della Giunta regionale.
Capo II
Gestione faunistica del territorio a caccia programmata e Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria
Art. 3
Gestione faunistica del territorio a caccia programmata (articolo 12 l.r. 3/94 )
1. Gli ATC provvedono entro il 30 aprile di ogni anno a trasmettere alla Regione Toscana la previsione delle immissioni da effettuare e un resoconto di quanto svolto l’anno precedente. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 12, comma 2 della l.r. 3/1994 , impartisce direttive per lo svolgimento dell’attività di immissione di selvaggina.
2. Nel caso in cui la ricostituzione della fauna selvatica tramite le convenzioni di cui all’articolo 17, comma 3 bis della l.r. 3/1994 non è sufficiente a coprire le immissioni di cui al comma 1, gli ATC provvedono ad approvvigionarsi sul libero mercato nel rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
3. La competente struttura della Giunta regionale approva il disciplinare regionale per l'allevamento e le immissioni di piccola fauna selvatica stanziale che individua le caratteristiche qualitative per le diverse tipologie di capi.
4. La competente struttura della Giunta regionale effettua annualmente controlli a campione presso gli ATC per verificare il rispetto delle norme contenute nel disciplinare di cui al comma 3.
Art. 4
Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria (articolo 10 l.r. 3/1994 )
1. L’osservatorio per la fauna e l’attività venatoria collabora con gli ATC, ARTEA, gli istituti pubblici e privati individuati dalla l.r. 3/1994 , le polizie provinciali e la polizia della Città Metropolitana di Firenze per la raccolta dei dati inerenti, i danni alle produzioni agricole, l’impatto della fauna selvatica sulle altre attività antropiche, le immissioni, i censimenti, le stime, gli abbattimenti e le azioni di controllo delle popolazioni selvatiche, i miglioramenti ambientali, l’attività venatoria e di ogni altro dato ritenuto utile per le proprie finalità.
2. Gli ATC, ARTEA, gli istituti pubblici e privati individuati dalla l.r. 3/1994 , le polizie provinciali e la polizia della Città Metropolitana di Firenze mettono a disposizione dell’osservatorio per la fauna e l’attività venatoria i dati in loro possesso mediante procedure e modulistica individuata dal settore competente.
3. Per l’elaborazione, la pubblicazione e la digitalizzazione di relazioni, rapporti e resoconti previsti dalla normativa regionale, nazionale e sovranazionale di riferimento, l’osservatorio per la fauna e l’attività venatoria può collaborare con soggetti esterni, sia pubblici che privati o del terzo settore nel rispetto della normativa vigente.
4. L’osservatorio per la fauna e l’attività venatoria pubblica un periodico digitale, con cadenza mensile, contenente i dati raccolti ed elaborati, approfondimenti di natura scientifica, gli indirizzi e le strategie in ambito venatorio della Regione.
Capo III
Accesso agli ATC
Art. 5
Indice di densità venatoria (articolo 13 bis della l.r. 3/1994 )
1. L’indice di densità venatoria è fissato in non più di un cacciatore ogni 13 ettari di territorio agro-silvo-pastorale di ciascun comprensorio. La Giunta regionale modifica con delibera l’indice di densità venatoria per recepire eventuali indicazioni del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di cui all’articolo 14, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).
Art. 6
Ammissione dei cacciatori e tipologie di iscrizione (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. I comitati di gestione degli ATC, nel rispetto degli importi minimi e massimi stabiliti con delibera della Giunta regionale, determinano le quote di iscrizione agli ATC dei cacciatori con residenza anagrafica in Toscana e dei cacciatori provenienti da altre regioni per le seguenti tipologie:
a) iscrizione come residenza venatoria per tutte le forme di caccia;
b) iscrizione come residenza venatoria per i cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso di cui all’articolo 28, comma 3, lettera b) della l.r. 3/1994 ;
c) iscrizione come residenza venatoria per i cacciatori che hanno optato per la caccia agli ungulati di cui all’articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994 ;
d) iscrizione come ulteriore ATC.
2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 7, comma 1, la quota di iscrizione come ulteriore ATC è ridotta del 50 per cento rispetto alla quota di residenza venatoria. Per i cacciatori con residenza anagrafica in Toscana e residenza venatoria in altra regione, la quota di iscrizione al primo ATC scelto in Toscana come ulteriore ATC è equivalente a quella di cui al comma 1, lettera a). Per gli stessi cacciatori la quota per altri ulteriori ATC è uguale a quella di cui al comma 1, lettera d).
3. Le iscrizioni agli ATC e le relative attestazioni di pagamento sono registrate, a cura del comitato di gestione, nella sezione venatoria del portale RT CACCIA. In caso di ritardata registrazione da parte dell’ATC, fa comunque fede la documentazione di accettazione da parte dell’ATC e il relativo pagamento in possesso del cacciatore.
4. L’iscrizione all’ATC per ciascuna delle tipologie di cui al comma 1 ha validità annuale e decorre dal 15 maggio al 14 maggio dell’anno successivo. Il pagamento della quota effettuata successivamente al 15 maggio ha validità comunque sino al 14 maggio dell’anno successivo. Nella causale del pagamento deve essere specificata l’annata venatoria a cui si riferisce. Fermo restando le quote di cui al comma 1, gli ATC possono applicare quote differenziate per i pagamenti successivi al 15 maggio individuati dalla delibera di cui al comma 1.
5. I comitati di gestione possono attuare con gli ATC contigui forme di gestione concordata finalizzata anche all’interscambio dei cacciatori ai sensi dell’articolo 11ter, comma 11 della l.r. 3/1994 .
6. Gli ATC stabiliscono le modalità da seguire nei confronti di singoli cacciatori nei casi di istanza di rimborso dell’iscrizione e di altri versamenti.
Art. 7
Ambito di residenza venatoria e modalità di iscrizione (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. Ogni cacciatore con residenza anagrafica in Toscana ha diritto ad iscriversi ad almeno un ATC denominato ATC di residenza venatoria e per esercitare l’attività venatoria è obbligatoria l’iscrizione ad almeno un ATC toscano o di altra regione. Per chi pratica l’attività venatoria in via esclusiva all’interno di istituti faunistici privati non è necessaria l’iscrizione all’ATC.
2. Il comitato di gestione dell’ATC rilascia la prima iscrizione come residenza venatoria previa domanda del cacciatore e nel rispetto dell’indice di densità venatoria, salvo quanto previsto dal comma 5.
3. Ogni anno l’iscrizione all’ATC di residenza venatoria è confermata con il pagamento della quota di iscrizione che deve essere effettuata entro il 15 maggio.
4. La caccia anticipata alla fauna selvatica migratoria, se autorizzata, può essere esercitata esclusivamente nell’ATC di residenza venatoria.
5. All’ATC di residenza venatoria sono ammessi di diritto, anche in deroga all’indice di densità venatoria di cui all’articolo 5:
a) i cacciatori che hanno la residenza anagrafica in uno dei comuni del comprensorio così come definito dall’articolo 6 bis della l.r. 3/1994 ;
b) i proprietari o conduttori di fondi inclusi nel comprensorio e aventi superficie non inferiore a 3 ettari. In questi casi alla domanda è allegata la certificazione registrata attestante il titolo di godimento e l’estensione del fondo. Non costituiscono titoli idonei gli atti di comodato a titolo gratuito e i contratti di affitto rilasciati a più richiedenti, se non corrispondenti ad un numero di ettari pari ad almeno 3 per ciascuno dei contraenti.
6. Nel caso in cui le richieste di iscrizione all’ATC superino il numero dei cacciatori ammissibili, il comitato di gestione redige una graduatoria dei richiedenti sulla base dei seguenti requisiti, per ciascuno dei quali è attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in caso di parità:
a) residenza nei comuni toscani ad alta densità venatoria, individuati sulla base di una densità abitativa pari o superiore ad un cittadino residente ogni 1.000 metri quadrati e con un rapporto tra superficie agro-silvo-pastorale e numero di cacciatori residenti uguale o inferiore a 2 ettari per cacciatore (punti 5);
b) residenza nel territorio della provincia in cui ricade l’ATC (punti 5); c) residenza in comuni toscani confinanti con l’ATC (punti 5);
d) nascita in un comune ricadente nel comprensorio (punti 1);
e) sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio (punti 5)
Art. 8
Ulteriori ATC e modalità di iscrizione (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. Ogni cacciatore può chiedere l’iscrizione ad ATC diversi da quello di residenza venatoria, denominati ulteriori ATC.
2. L’iscrizione all’ulteriore ATC è ammessa subordinatamente all’accoglimento delle richieste di iscrizione come residenza venatoria, nel rispetto dell’indice di densità venatoria di cui all’articolo 5.
3. Il comitato di gestione accoglie le domande in base alla data di presentazione delle domande stesse.
4. Ogni anno l’iscrizione all’ATC è confermata con il pagamento della quota di iscrizione che deve essere effettuata entro il 15 maggio.
5. Per la prima iscrizione il cacciatore deve essere in possesso della ricevuta di pagamento. L’ATC, verificato il regolare pagamento, provvede alla registrazione dell’iscrizione del cacciatore sul portale regionale RT CACCIA.
Art. 9
Iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell’anno precedente (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. Ogni anno, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo, i cacciatori possono richiedere l’iscrizione ad un ATC di residenza venatoria diverso da quello dell’anno precedente.
2. L’iscrizione all’ATC prescelto è accordata dal comitato di gestione competente, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 5. I cacciatori non accolti si intendono riassegnati all’ATC di provenienza, e sono legittimati entro il 1° maggio, a richiedere l’iscrizione in altro ATC. In tal caso l’iscrizione è accordata dal comitato entro il 10 maggio.
Art. 10
Cacciatori con residenza anagrafica in altre regioni (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. I cacciatori con residenza anagrafica in altre regioni possono chiedere l’iscrizione ad un ATC della Toscana come residenza venatoria dimostrando l’avvenuta rinuncia all’ATC di residenza della propria regione. Possono in ogni caso chiedere l’iscrizione ad ulteriori ATC toscani non di residenza venatoria.
2. Tenuto conto degli accordi di reciprocità tra la Regione Toscana e altre regioni, ogni ATC garantisce l’ammissione dei richiedenti fino al raggiungimento dell’indice di densità venatoria di cui all’articolo 5 e comunque fino al raggiungimento di un numero di cacciatori non residenti in Toscana pari al 10 per cento del totale dei cacciatori ammissibili.
3. Le domande di iscrizione dei cacciatori provenienti da altre regioni sono presentate al comitato di gestione dell’ATC nel periodo compreso tra il 1° e il 30 aprile o successivamente, qualora non sia stato raggiunto il limite come indicato al comma 2. Il comitato decide in merito all’iscrizione in base ai seguenti criteri, per ciascuno dei quali è attribuito uno specifico punteggio, e procede per sorteggio in caso di parità:
a) nascita in un comune ricadente nel comprensorio (punti 4);
b) sede lavorativa in un comune ricadente nel comprensorio (punti 5); c) residenza in comune confinante con il comprensorio (punti 3);
d) diritto di proprietà, anche del coniuge e di parenti fino al secondo grado, su immobili di civile abitazione e su fondi inclusi nel comprensorio (punti 3). Nella domanda sono indicati gli estremi del diritto di proprietà.
4. I cacciatori residenti nella Repubblica di San Marino, nonché i cacciatori residenti negli Stati dell’Unione europea sono equiparati ai cacciatori provenienti da altre regioni italiane.
Art. 11
Mobilità dei cacciatori con residenza anagrafica e venatoria in Toscana (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. Dal 1° ottobre al termine della stagione venatoria i cacciatori, aventi residenza anagrafica e venatoria in Toscana, possono esercitare la caccia al cinghiale in braccata e alla fauna selvatica migratoria da appostamento per venti giornate in ATC diversi da quelli a cui risultano iscritti, nel rispetto dei limiti di prelievo annuale indicati nel calendario venatorio.
2. La caccia vagante alla fauna selvatica migratoria e la caccia alla piccola fauna selvatica stanziale in ambiti diversi da quelli di residenza venatoria è consentita tramite l’iscrizione come ulteriore ATC o con l’acquisto di uno o più pacchetti di cinque giornate. Il pacchetto è acquistabile presso ogni ATC. Il costo del pacchetto e le modalità per l’utilizzo delle giornate acquistate sono definiti con delibera della Giunta regionale.
3. Nella delibera di cui al comma 2 sono disciplinate le modalità di teleprenotazione per consentire l’accesso ad un numero di cacciatori pari alla differenza dei cacciatori ammissibili sulla base dell’indice di densità venatoria di cui all’articolo 5 e il totale dei cacciatori iscritti. E’ comunque garantito in tutti gli ATC l’accesso ad un numero di cacciatori pari al 2 per cento dei cacciatori ammissibili.
4. I cacciatori che esercitano la caccia agli ungulati, al cinghiale in braccata e alla fauna selvatica migratoria effettuate ai sensi del comma 1, non incidono sull’indice di densità di cui all’articolo 5.
5. Tutte le giornate di caccia e i prelievi effettuati devono essere segnati dal cacciatore sul tesserino venatorio regionale cartaceo o digitale.
Art. 12
Mobilità dei cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso (articolo 13 ter della l.r. 3/1994 )
1. I cacciatori che hanno optato per la caccia da appostamento fisso in via esclusiva, aventi residenza sia anagrafica che venatoria in Toscana, possono esercitare tale attività in un ATC diverso da quello di residenza venatoria, senza necessità di provvedere ad ulteriori iscrizioni, a partire dal primo giorno utile di caccia.
2. I cacciatori di cui al comma 1 non agiscono sull’indice di densità venatoria di cui all’articolo 5 e hanno una riduzione del 50 per cento della quota di iscrizione fissata dagli ATC ai sensi dell’articolo 13 ter, comma 4 della l.r. 3/1994 .
3. I cacciatori di cui al comma 1 possono svolgere dieci giornate di caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento temporaneo negli ATC toscani a partire dal 1° ottobre. Le giornate di caccia in mobilità devono essere segnate sul tesserino venatorio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.