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Regolamento 7 giugno 2022, n. 18/R

Aggiornamento normativo e precisazioni in ordine all’ambito di applicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2013, n. 75/R .

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 10 giugno 2022




Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA


EMANA


il seguente regolamento



PREAMBOLO



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma sesto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 42, comma 2, dello Statuto;


Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio.), in particolare l'articolo 141, comma 15;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2013, n. 75/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005);


Visto il parere del Comitato di direzione espresso nella seduta del 23 marzo 2022;


Visti i pareri della competente struttura di cui all’articolo17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n. 6;


Vista la preliminare deliberazione n. 450 del 19 aprile 2022, n. 450 (Aggiornamento normativo e precisazioni in ordine all’ambito di applicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2013, n. 75/R di adozione dello schema di regolamento);


Visto il parere (favorevole) della Terza Commissione consiliare “Sanità e politiche sociali” e la Quarta Commissione consiliare “Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture”, riunite in seduta congiunta in data 11 maggio 2022;


Visto l'ulteriore parere della competente struttura di cui all’articolo17, comma 4, del Regolamento interno della Giunta regionale Toscana 31 gennaio 2022, n. 6;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 maggio 2022, n. 606;


Considerato che:


1. E' necessario ridefinire l’ambito di applicazione del regolamento in riferimento agli interventi di riparazione, rinnovamento, sostituzione del manto di copertura e le opere correlate, quali l'inserimento di strati isolanti e coibenti;


2. Al fine di tener conto dell’esperienza applicativa maturata in questi anni è opportuno introdurre alcune modifiche, anche di chiarimento delle norme del regolamento regionale emanato con il d.g.p.r. 75/R/2013;


3. Si rende necessario un aggiornamento del regolamento regionale emanato con il d.g.p.r. 75/R/2013 in coerenza con il quadro normativo statale e regionale vigente;


4. E' necessario prevedere una norma transitoria per i procedimenti avviati e non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento, al fine di assicurarne la conclusione secondo le disposizioni che ne hanno regolato l’inizio;


Si approva il presente regolamento:


Art. 1
Aggiornamenti normativi. Modifiche all’articolo 1 del regolamento regionale emanato con il d.p.g.r. 75/R/2013
1. Al comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2013, n. 75/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”. Abrogazione del regolamento approvato con d.p.g.r. 62/R/2005), da ora in poi, indicato come “d.p.g.r 75/R/2013”, le parole: "
dell’
articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n.1
(Norme per il governo del territorio)
" sono sostituite dalle seguenti: "
dell’
articolo 141, comma 15, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio)
".
Art. 2
Precisazioni relative all’ambito di applicazione. Modifiche all’articolo 2 del d.p.g.r. 75/R/2013
1. Al comma 1 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 75/R/2013, dopo le parole: "
ai sensi dell'articolo 1,
" sono inserite le seguenti: "
compresi gli interventi di rinnovamento, sostituzione del manto di copertura e le opere correlate quali l'inserimento di strati isolanti e coibenti di cui al decreto del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture del 2 marzo 2018.
".
2. Al comma 2 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 75/R/2013, le parole: "
del
Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)
" sono sostituite dalle seguenti: "Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici)
" e le parole: "
di cui all’
Sito esternoarticolo 10 del d. lgs. 163/2006
.
" sono sostituite dalle seguenti: "
di cui all’
Sito esternoarticolo 31 del d. lgs. 50/2016
.
".
3. Al comma 3 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 75/R/2013, prima delle parole: "
sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
", sono inserite le seguenti: "
Fatto salvo quanto previsto al comma 1,
".
4. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 75/R/2013 le parole: "
di cui all’
articolo 80, comma 2, lettera b) della l.r. 1/2005
;
" sono sostituite dalle seguenti: "
di cui all’
articolo 136, comma 2, lettera c) della l.r. 65/2014
;
".
5. Il comma 4 dell'articolo 2 del d.p.g.r. 75/R/2013 è sostituito dal seguente:
"
4. Le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri, non necessitano di misure preventive e protettive fisse o permanenti. In tali casi deve comunque essere redatto l’elaborato tecnico della copertura con i contenuti di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a) punti da 1 a 4, e lettera b). L'elaborato tecnico contiene, altresì, le misure sostitutive a quelle fisse o permanenti, da adottarsi per le successive manutenzioni della copertura. L’eventuale successiva installazione di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia comporta l’adozione di misure preventive e protettive fisse o permanenti.
".
Art. 3
Aggiornamenti normativi delle definizioni. Modifiche all’articolo 3 del d.p.g.r. 75/R/2013
1. Alla lettera b del comma 1 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 75/R/2013, le parole: "
decreto 14 gennaio 2008 del Ministero delle Infrastrutture (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni- tabella 3.1.II, categoria H)
" sono sostituite dalle seguenti: "
decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni").
".
2. Alla lettera u), del comma 1 dell'articolo 3 del d.p.g.r. 75/R/2013 dopo le parole: "
il tecnico abilitato incaricato
" sono aggiunte le seguenti: "
dal committente
", dopo le parole: "
intervento edilizio soggetto a
" è inserita la seguente "
CILA,
" ed, inoltre, dopo le parole: "
il tecnico abilitato alla progettazione incaricato
", sono inserite le seguenti: "
dal committente
".
Art. 4
Aggiornamento dei riferimenti normativi. Modifiche all’articolo 4 del d.p.g.r. 75/R/2013
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 del d.p.g.r.75/R/2013, è inserita la seguente: “
b bis) comunicazioni inizio lavori asseverate (CILA);
”.
2. Alla lettera c), del comma 1 dell'articolo 4 del d.p.g.r. 75/R/2013 le parole "
ai sensi dell’
articolo 83 bis della l.r. 1/2005
.
" sono sostituite dalle seguenti "
ai sensi degli articoli 143 e 136, comma 4 bis,
della l. r. 65/2014
,
".
3. Al comma 2 dell'articolo 4 d.p.g.r. 75/R/2013, le parole "
di manutenzione straordinaria
" sono soppresse.
4. Al comma 3 dell'articolo 4 d.p.g.r. 75/R/2013 le parole "
dell’
articolo 140 della l. r. 1/2005
,
" sono sostituite dalle seguenti "
dell’
articolo 209 della l. r. 65/2014
,
".
5. Al comma 4 dell'articolo 4 d.p.g.r. 75/R/2013 le parole: "
l’abitabilità o
" sono soppresse.
6. Al comma 4 dell'articolo 4 d.p.g.r. 75/R/2013 le parole: "
del deposito dell’attestazione di cui all’
articolo 86, comma 3 della l. r. 1/2005
,
" sono sostituite dalle seguenti: "
della presentazione dell’attestazione di cui all’
articolo 149 l.r. 65/2014 ".
Art. 5
Aggiornamenti normativi relativi all’elaborato tecnico della copertura. Modifica all’articolo 5 del d.p.g.r. 75/R/2013
1. Al comma 3 dell'articolo 5 d.p.g.r. 75/R/2013, le parole: "
di cui all’
Sito esternoarticolo 2 del d.lgs. 163/2006 " sono sostituite dalle seguenti: "
di cui all’
Sito esternoarticolo 1 del d.lgs. 50/2016 " e le parole: "
ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 93, comma 5, del d.lgs. 163/2006
.
" sono sostituite dalle seguenti: "
ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 23, comma 8, del d.lgs. 50/2016
.
".
2. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 5 d.p.g.r. 75/R/2013, dopo le parole "
la relazione esplicita,
" sono aggiunte le seguenti "
attraverso specifica relazione di calcolo,
".
Art. 6
Aggiornamenti normativi relativi agli adempimenti collegati all'elaborato tecnico della copertura. Modifiche all’articolo 6 del d.p.g.r.75/R/2013
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 d.p.g.r. 75/R/2013 è sostituita dalla seguente:
"
a) per le istanze di permesso di costruire, per le SCIA e per le CILA, anche riferite a varianti in corso d’opera che comportino la sospensione dei relativi lavori, l’elaborato tecnico della copertura deve avere i contenuti minimi di cui all’articolo 5, comma 4, lettere a) e b);
".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 d.p.g.r. 75/R/2013, le parole: "
di cui all’
articolo 140 della l.r. 1/2005
,
" sono sostituite con le seguenti: "
di cui all’
articolo 209 della l.r. 65/2014
,
".
3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 d.p.g.r. 75/R/2013 è sostituita dalla seguente:
"
c) in sede di presentazione della attestazione di agibilità l’elaborato tecnico della copertura deve avere i contenuti di cui all’articolo 5, comma 4.
".
4. Al comma 2 dell'articolo 6 d.p.g.r. 75/R/2013, le parole :"
di cui all’
articolo 83 bis della l. r. 1/2005
,
" sono sostituite dalle seguenti: "
ai sensi degli articoli 143 e 136, comma 4 bis,
della l. r. 65/2014
,
".
Art. 7
Precisazioni in ordine ai percorsi di accesso alle coperture. Modifiche all’articolo 8 del d.p.g.r. 75/R/2013
1. Al comma 2, lettera b) dell'articolo 8, le parole: "
ove sia prevedibile un utilizzo del percorso in condizioni
" sono sostituite con la seguente: "
in caso
".
2. Al comma 4 dell'articolo 8, la parola: "
ovvero
" è sostituita dalla seguente: "
oppure
".
Art. 8
Precisazioni in ordine agli accessi alle coperture. Modifiche all’articolo 9 del d.p.g.r. 75/R/2013
1. Alla lettera b del comma 2 dell'articolo 9 del d.p.g.r. 75/R/2013, dopo le parole: "
con lato inferiore di larghezza minima di 0,70 metri;
" sono inserite le seguenti: "
limitatamente agli interventi da eseguirsi su edifici esistenti, qualora per dimostrati impedimenti di natura tecnica oppure per contrasto con norme di tutela riguardanti l’immobile non sia possibile garantire il rispetto delle dimensioni minime prescritte e vi siano altresì dimostrati impedimenti alla realizzazione di un accesso esterno conforme alle disposizioni di cui al presente regolamento, sono ammesse aperture con lato inferiore di larghezza minima di 0,60 metri e tali comunque da garantire il passaggio di persone e materiali;
".
Art. 9
Aggiornamenti di riferimenti normativi. Modifiche all’articolo 11 del d.p.g.r. 75/R/2013
1. La rubrica dell’articolo 11 del d.p.g.r. 75/R/2013 è sostituita dalla seguente: “
Cause ostative e rinvio alla
l.r.65/2014 ”.
2. Il comma 1 dell'articolo 11 del d.p.g.r. 75/R/2013 è sostituito dal seguente:
"
1. La mancata presentazione degli elaborati di cui all’articolo 5, comma 4, lettere a) e b) costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire, all’efficacia della SCIA e, relativamente alla CILA, comporta il pagamento della sanzione pecuniaria ai sensi dell’
articolo 141 comma 14 della l.r. 65/2014
.
".
Art. 10
Disposizioni transitorie. Inserimento dell’articolo 12 bis al d.p.g.r. 75/R/2013
1. Dopo l'articolo 12 d.p.g.r. 75/R/2013, è inserito il seguente:
"
Articolo 12 bis - Disposizioni transitorie
1. Gli interventi di cui all'articolo 2 comma 1, per i quali, alla data di entrata in vigore del regolamento regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 giugno 2022, n. 18/R (Aggiornamento normativo e precisazioni in ordine all’ambito di applicazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2013, n. 75/R), sia già stata presentata richiesta di titolo abilitativo o SCIA edilizia oppure sia stata trasmessa la CILA, sono regolati ai sensi delle disposizioni vigenti al momento della richiesta del titolo abilitativo, della presentazione della SCIA edilizia oppure della trasmissione della CILA.
”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.