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Regolamento 10 dicembre 2021, n. 49/R

Modifica al Regolamento 5 agosto 2009, n. 49/R di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).

Bollettino Ufficiale n. 103, parte prima, del 15 dicembre 2021



Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA
EMANA

il seguente regolamento


PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, comma sesto, della Costituzione;


Visto l’articolo 42 dello Statuto regionale;


Vista la legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari della Regione);


Visto il regolamento 5 agosto 2009, n. 49/R di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione);


Visto il parere del Comitato Tecnico di Direzione espresso nella seduta del 14 ottobre 2021;


Visto il parere espresso dalla I Commissione del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 42 comma 2 dello Statuto;


Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2021, n. 1271;


Considerato quanto segue:


1. l’articolo 2 comma 2 della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari della Regione) prevede la “facoltà di nominare commissari per lo svolgimento di attività e funzioni regionali, per far fronte a situazioni straordinarie e temporanee che richiedono l'unitario e tempestivo svolgimento di una pluralità di funzioni”;


2. l’articolo 4, comma 3 del d.pg.r. 49/2009 stabilisce che “i commissari regionali di cui all'articolo 2, comma 2, della l.r. 53/2001 possono essere scelti esclusivamente tra i dirigenti dell'amministrazione regionale o di altre amministrazioni pubbliche” restringendo la possibilità d nominare altri soggetti come nelle altre ipotesi di commissari previste dalla medesima l.r. 53/2001 ;


3. è quindi necessario modificare l’articolo 4 del d.p.g.r. 49/2009 per consentire la nomina anche al di là dei dirigenti pubblici previsti in via esclusiva dal citato comma 2 dell’articolo 4 del regolamento;


4. il 18 novembre 2021 la 1a Commissione del Consiglio regionale ha reso il parere ai sensi dell’articolo 42, comma 2, dello Statuto; il parere ha tra l’altro segnalato “l’opportunità, in coerenza con il dettato legislativo di cui all’ articolo 10, comma 3, della l.r. 53/2001 , di richiedere, anche per i soggetti esterni che possono essere nominati commissari regionali, una adeguata qualificazione professionale o esperienza amministrativa”;


5. in accoglimento del parere della 1a Commissione, oltre a correggere refusi, si provvede ad integrare il comma 3 bis dell’articolo 4 del d.p.g.r. 49/2009, modificando in tal senso il comma 2 dell’articolo 1, del presente regolamento.


Si approva il presente regolamento

Art. 1
Modifica dell’art. 4 del d.p.g.r. 49/2009
1. Nel comma 3 dell’articolo 4 del Regolamento 5 agosto 2009, n. 49/R di attuazione della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione) è soppressa la parola “
esclusivamente
”.
2. dopo il comma 3 dell’articolo 4 del d.p.g.r. 49/2009 è inserito il seguente: “
3bis. In mancanza di personale di qualifica dirigenziale ai sensi del comma 3, i commissari regionali di cui all'
articolo 2, comma 2, della l.r. 53/2001
possono essere scelti tra soggetti esterni dotati di adeguata qualificazione o esperienza amministrativa
.”.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.